L’assegnazione della casa coniugale conferisce al beneficiario un diritto di natura personale, opponibile ai terzi, se avente data certa, entro il novennio ai sensi dell’articolo 1599 del codice civile o anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto. Proprio l’opponibilità è ancorata all’imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell’opponibilità anche all’ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell’altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell’assegnatario.
