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Commette reato anche il recuperatore che riceve rifiuti senza formulario. Sanzionata l’inosservanza di prescrizioni autorizzatorie rilevanti.

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I rifiuti non accompagnati dal formulario non possono essere accettati dal recuperatore consapevole delle dichiarazioni fraudolente del conferitore. Diversamente è responsabile del reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui all’art. 256, comma 4, del decreto legislativo 156/2006. In estrema sintesi è questa la conclusione a cui giunge la sentenza n° 33420 del 9 settembre 2021 con la quale, la III sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la decisione del Tribunale di Firenze. I giudici di merito e di legittimità hanno fornito una lettura granitica del ricorrente fenomeno di soggetti che si recano presso gli impianti di recupero dei rifiuti affermando di essere semplici cittadini e come tali non soggetti al formulario (obbligatorio quasi sempre per enti e imprese).  Il reiterarsi dei conferimenti rende evidente che non si tratta di semplici cittadini ma di soggetti che svolgono una vera e propria attività commerciale. Gestione e presa in carico di materiali non tracciabili, con la consapevolezza che le dichiarazioni dei conferitori “erano finalizzate esclusivamente ad eludere gli obblighi di documentazione e contenevano informazioni non veritiere”.

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