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Ergastolo ostativo. Permessi premio, ammissibilità più ampia. Per i Tribunali di sorveglianza discrezionalità limitata

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La Cassazione inizia a fissare le condizioni per il riconoscimento dei permessi premio dopo la caduta del divieto assoluto per i detenuti non collaboranti condannati all’ergastolo per i reati di mafia. La Prima sezione penale infatti con sentenza n° 33743, ha affermato che, per l’ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 253 del 2019, è sufficiente l’allegazione di elementi di fatto che, anche solo in chiave logica, risultano tali da motivare l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un  ripristino dei medesimi, idonei in quanto tali a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge. Accolto così il ricorso presentato da un condannato all’ergastolo per i delitti di omicidio e associazione di stampo mafioso contro la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la sua domanda di permesso premio, sostenendo che nella richiesta nulla era stato esposto sulla sorte degli altri aderenti all’organizzazione criminale e “sulla eventuale operatività dell’associazione nel territorio di origine”. In termini specifici l’onere di allegazione imposto al richiedente deve confrontarsi con i due elementi della mancanza di collegamenti attuali e con l’esclusione del pericolo di un loro ripristino. In questo senso allora il condannato  che chiede il permesso premio deve illustrare gli elementi di fatto in grado di contrastare la presunzione di pericolosità. Per esempio, l’assenza di procedimenti successivi alla detenzione, il mancato sequestro di comunicazioni, la partecipazione attiva all’opera di rieducazione. Però,” non può essere chiamato a riferire (in sede di domanda introduttiva) su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto non può fornire, in via diretta, la prova negativa “diretta” di una condizione relazionale quale è “il pericolo di ripristino dei contatti”. Il pericolo infatti osserva la Cassazione è sempre frutto di un giudizio prognostico che spetta al giudice, su cui l’interessato può incidere solo in maniera relativa fornendo semmai attestazione della correttezza del percorso rieducativo.

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