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Sì all’abuso di ufficio anche per violazione di misure regolamentari

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Sì all’abuso di ufficio anche per violazione di misure regolamentari
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Anche dopo la riforma dell’abuso di ufficio la trasgressione di norme regolamentari può conservare rilievo penale. Lo afferma la Cassazione, 6 sezione penale n° 33240, con la quale si sostiene che la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare “nel caso in cui esse operando quali norme interposte si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purchè sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale”. Esemplare, a suo modo, il caso approdato in Cassazione, con la dirigente alle politiche sociali di un Comune condannata sia in primo grado che in appello per avere omesso di astenersi nella procedura di assegnazione di un posto di co.co.co. (rinnovato poi due volte), nella quale aveva dichiarato vincitrice una nipote priva dei titoli richiesti anche dal Regolamento comunale sul punto. Nel corso del procedimento penale è stata poi approvata la riforma dell’abuso di ufficio, in vigore dall’estate 2020, con la quale,  puntualizzava la difesa nei motivi di ricorso, è stata depenalizzata la violazione di semplici norme regolamentari, prive di forza di legge. La sentenza, tuttavia, osserva da una parte che è certo necessaria la la infrazione di una norma in grado di soddisfare i requisiti di tipicità e tassatività richiesti dal diritto penale. In questi casi è possibile, passo ulteriore, assegnare rilevanza penale alla fonte secondaria, alla disposizione cioè di natura regolamentare che dalla norma primaria in grado di dettare le indicazioni di condotta va a costituire una specificazione tecnica. Soccorre anche in questo caso la vicenda concreta alla quale la Cassazione, pure riconoscendo l’avvenuta prescrizione, continua ad attribuire rilievo penale. Infatti la norma violata è costituita dall’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n° 165 del 2001, che ha una propria capacità descrittiva richiedendo che gli esperti ai quali il Comune può affidare incarichi devono avere “una comprovata specializzazione anche universitaria”. E dove la norma secondaria, art. 45 del Regolamento comunale, chiarisce nel dettaglio cosa deve intendersi per specializzazione universitaria.

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