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Nella decisione del giudice tributario va considerata la sentenza penale

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L’accertamento di fatto effettuato in sede penale vincola il giudice tributario ove i fatti alla base dei due processi siano i medesimi e non vi sia un’ acritica estensione della decisione penale da parte del giudice tributario. La sentenza penale può essere acquisita anche d’ufficio e non è soggetta alle preclusioni processuali sulla produzione documentale delle parti. A fornire questi principi è la Corte di Cassazione con ordinanza 25632 depositata il 22 settembre. Una SAS, esercente l’attività di casa per ferie, impugnava gli accertamenti emessi dall’agenzia (che aveva condiviso i rilievi della GDF) rettificando il reddito dichiarato. Nelle more dell’udienza di appello la società (soccombente in primo grado), depositava memoria allegando la sentenza penale definitiva di assoluzione, per il delitto di dichiarazione infedele, relativo ai fatti reputati i medesimi di quelli dibattuti in sede tributaria. La commissione di secondo grado accoglieva l’impugnazione, ritenendo il giudicato penale irrevocabile, estensibile anche al giudizio tributario. Tale decisione era confermata dalla commissione centrale. L’Agenzia ricorreva in Cassazione, eccependo, tra l’altro, che la sentenza penale era stata depositata solo alla prima udienza di appello; inoltre, il Giudice, basando la propria decisione su tale documento, aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato. L’unica contestazione nel ricorso introduttivo riguardava infatti la motivazione dell’atto impositivo. In ogni caso, secondo l’ufficio, non erano stati valutati i limiti del giudicato penale nel processo tributario. La Cassazione ha respinto il ricorso fornendo alcuni principi. Sulla tempistica dell’allegazione della sentenza, secondo i giudici di legittimità, la produzione di una sentenza penale irrevocabile non è soggetta a preclusioni processuali potendo essere acquisita ed utilizzata per la decisione anche d’ufficio. Del resto, sarebbe singolare pretendere dalla parte di anticipare le proprie difese in relazione ad una sentenza non ancora pronunciata. Inoltre, l’accertamento di fatto svolto in sede penale, vincola il Giudice civile. Nella specie, a fondamento della decisione era stato rilevato dalla commissione tributaria che i fatti contestati dalla Guardia di Finanza fossero i medesimi su cui si era pronunciato il giudice penale con assoluzione perchè il fatto non sussiste. Per la Cassazione non si è quindi in presenza di un’ acritica e automatica estensione del giudicato penale, ma di un’ esplicita valutazione dei giudici tributari che i fatti sui quali si era definitivamente pronunciato il giudice penale coincidevano con quelli contestati in sede tributaria. L’agenzia semmai avrebbe dovuto provare che i fatti non erano i medesimi.

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