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PM libero di chiedere il fallimento su atti che non sono notizie di reato

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Il Pubblico Ministero può fondare la sua richiesta di fallimento basandosi sul cosiddetto modello 45, ovvero sugli atti che non costituiscono notizie di reato. L’istanza della pubblica accusa è infatti ammissibile anche se non fa alcun riferimento ad un procedimento penale pendente. La Cassazione (sentenza 26407/21) dichiara inammissibile il ricorso di una società secondo la quale non esistevano le condizioni per accogliere la richiesta del PM. Ad avviso della difesa nell’istanza non si faceva riferimento a nessun procedimento penale instaurato dal quale potesse emergere lo stato di insolvenza della società. L’unico appiglio era nel modello 45 privo di qualunque imputazione. Ma la Suprema Corte invita ad una lettura estensiva dell’art. 7 della legge fallimentare. Una norma che, una volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento, legittima il PM a presentare la richiesta ” in tutti quei casi in cui l’organo abbia istituzionalmente appreso la notizia decoctionis”. Di conseguenza il riferimento contenuto al comma 1 dell’art. 7 – al riscontro dello stato di insolvenza della società “nel corso di un procedimento penale” non va letta in modo riduttivo supponendo quindi che sia necessaria la preventiva iscrizione di una notizia di reato nel registro degli indagati, a carico del fallendo o di terzi.

L’iniziativa del PM può essere supportata dall’esame delle indagini della Guardia di Finanza preventivamente disposta dall’organo giurisdizionale nell’esercizio del suo potere investigativo, come può basarsi su verifiche eseguite in autonomia dalla polizia e trasmesse alla procura.

Se dagli atti emerge una esposizione debitoria – nel caso esaminato verso il fisco- utile, anche in astratto a costituire una fattispecie incriminatrice speciale il PM può chiedere il fallimento. La sentenza della cassazione peraltro è in linea con il nuovo codice della crisi che lascia il PM libero di chiedere il fallimento in ogni caso in cui ha la notizia dell’insolvenza.

La Suprema Corte chiarisce anche che neppure un eventuale esito favorevole all’imprenditore del procedimento penale nel corso del quale il PM ha individuato la notizia dell’insolvenza potrebbe incidere sulla regolarità del procedimento fallimentare scattato su richiesta. L’accertamento di una condizione oggettiva di insolvenza è, infatti, l’unico dato rilevante per il fallimento. Mentre è ininfluente la verifica delle cause che l’hanno determinata.

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