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Dal 19 ottobre processi penali al test dell’improcedibilità

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In “Gazzetta” la legge n° 134 con la nuova disciplina dei tempi di giudizio 

Partirà dal prossimo 19 ottobre il complesso sistema messo faticosamente a punto nella maggioranza per assicurare i tempi certi ai processi penali. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge  27 settembre 2021 n° 134 infatti, si è conclusa la prima fase della riforma. Ora parte la seconda, affidata sia alla redazione dei decreti legislativi per i quali ci sarà un anno a disposizione del ministero della Giustizia (fino a ottobre 2022) sia alla immediata entrata in vigore di una parte comunque significativa dell’intervento. Nei successivi due anni a fare data dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti saranno possibili correzioni. Inoltre, della complessa manovra fanno parte anche misure regolamentari come per esempio per la definizione della disciplina tecnica che dovrà rendere possibili depositi, comunicazioni e notifiche telematiche. La parte che tra pochi giorni sarà operativa riguarda quel connubio tra riforma della prescrizione in vigore al 1 gennaio 2020 per effetto delle legge “spazzacorrotti” con il blocco dei termini dopo il primo grado di giudizio e il nuovo meccanismo dell’improcedibilità concentrato su secondo grado e cassazione, colpirà con la sanzione processuale quei procedimenti che non rispetteranno la durata di due anni e un anno. Tuttavia saranno possibili proroghe da parte dei giudici che procedono:

  • per reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico- mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti il termine di due anni in appello e di un anno in cassazione può essere prorogato più volte senza limiti di tempo.
  • per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa possono essere concesse proroghe fino a un massimo di tre anni per l’appello e di un anno e sei mesi per la cassazione.; in questi casi la durata massima del giudizio di appello è di 5 anni e del giudizio in cassazione di due anni e sei mesi;
  • per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per la cassazione. La durata massima è dunque di tre anni per l’appello e di 1 anno e 6 mesi per la cassazione sempre che ricorrano motivi che giustificano la proroga. Nella fase transitoria le nuove norme si applicheranno solo alle impugnazioni con oggetto reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020. Per questi procedimenti, se l’impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima del giudizio sono di tre anni per l’appello e di un anno e mezzo per il giudizio di cassazione.
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