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L’appropriazione indebita scatta alla fine della gestione condominiale

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Un amministratore era stato condannato, in entrambi i gradi di giudizio, per il reato di appropriazione indebita commessa in danno di tre condomini. Ricorreva in Cassazione e segnalava l’ingiustizia della condanna per la mancanza della prova dell’interversione del possesso ed eccepiva anche l’intervenuta prescrizione del reato.

Ma soprattutto affermava che i singoli fatti di appropriazione indebita sarebbero avvenuti nel 2005 e la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, maturata prima della celebrazione del processo di appello.

La cassazione, nella sentenza n° 34305/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a pagare 2 mila euro alla cassa delle ammende, ed ha enunciato importanti principi di diritto. Il ricorrente affermava di non essersi appropriato della somma ma che tale distrazione sarebbe stato il risultato di una gestione confusa. La corte non accoglieva il motivo in quanto lo giudicava ripetitivo di quanto dichiarato nel precedente grado di giudizio.

Tale ricostruzione difensiva contrastava, infatti, con i risultati dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, e, comunque, la Cassazione non poteva trattare questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito che, con motivazione logica e coerente, basata sulle dichiarazioni degli amministratori subentrati nella gestione dei condomini avevano accertato le condotte di appropriazione.

Non doveva poi essere dichiarata la prescrizione del reato in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze 11323/21 e numero 19519/2020), il reato di appropriazione indebita non si consuma al momento della singola appropriazione, ma quando cessa la carica di amministratore. Solo in tale momento, in mancanza della restituzione degli importi, si verifica in concreto l’interversione del possesso. Nel caso concreto il ricorrente aveva cessato le cariche nei tre condomini interessati dal reato, nel periodo intercorrente tra l’ottobre 2013 e l’ottobre 2014: quindi, alla data di celebrazione del processo di appello (2019), non era decorso il termine di prescrizione per nessuno dei fatti di appropriazione.

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