Non sono rari i casi di utilizzo illecito di energia elettrica nell’ambito del condominio che, essendo a “forma libera”, può integrarsi con condotte eterogenee. Le più frequenti modalità di condotta sono l’allacciamento abusivo direttamente ai cavi della rete di distribuzione, la manomissione del proprio contatore e il collegamento al cavo dell’alimentazione di un altro utente che può integrare anche altre fattispecie di reato come l’appropriazione indebita.
Il furto di energia elettrica (articolo 624, comma 2, del codice penale) si manifesta con l’impossessamento dell’energia elettrica e di ogni altra energia che abbia un valore economico, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri. Il che si verifica mediante allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell’ente erogatore o alterando il sistema di misurazione dei consumi oppure attraverso l’allaccio abusivo senza alcuna installazione di contatore e nell’inesistenza di un’ utenza intestata al fruitore dell’energia elettrica, eseguito contro la volontà dell’ente erogatore, non consentendo la rilevazione dell’effettivo consumo oppure procurandosi energia elettrica in assenza (anche a seguito di distacco) di rapporto di fornitura con l’ente.
Non sussistevano tali situazioni nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Cassazione penale e decisa nella sentenza n° 32703/21 che ha annullato senza rinvio perchè il fatto non sussisteva, la sentenza emessa dalla corte di appello impugnata dall’imputato. La contestazione era quella di sottrazione di energia elettrica ai danni dell’acquirente di un immobile vendutogli dall’imputato stesso il quale si era impegnato, all’atto del rogito, a fare in modo che il parcheggio comune fosse dotato di illuminazione.
Perciò il venditore – imputato aveva allacciato un faretto al contatore più vicino (quello dell’acquirente, il solo a funzionare in quel momento) per alimentare un punto luce che avrebbe illuminato il piazzale comune, non essendo ancora attivo il contatore condominiale.
Dall’analisi dei fatti mancava quindi la condotta materiale della sottrazione di energia elettrica con il fine di trarne profitto considerato che, attraverso l’allaccio al contatore della persona offesa, avvenuto in presenza dello stesso ed in attuazione di una espressa pattuizione con il medesimo, si era arrivati all’illuminazione dell’area comune senz’altro provvisoria e destinata a concludersi non appena fossero terminati i lavori in corso, da svolgersi presso il cantiere intestato all’imputato.