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Giustizia penale, al via la riforma. No alla sospensione del processo se l’imputato si rende irreperibile

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Dopo il tramonto della contumacia la riforma Cartabia punta a cancellare anche la sospensione del processo nei confronti dell’imputato irreperibile e a rendere al contempo più effettive le garanzie per la difesa e più celere la definizione dei procedimenti. Certa deve essere la conoscenza della pendenza del giudizio, certi i tempi della sua conclusione se l’imputato è irreperibile. E così il legislatore delegato dovrà di nuovo modificare il CPP nelle diposizioni introdotte dalla legge 67/14 (articoli 420 bis e seguenti) che oggi prevedono, a fronte dell’assenza dell’imputato, il rinvio dell’udienza, nuove ricerche e in caso di esito negativo la sospensione del giudizio per un anno, per poi svolgere nuove ricerche e in caso di esito ancora negativo disporre di anno in anno altre sospensioni. I decreti delegati dovranno definire i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, che potrà svolgersi in sua assenza solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo medesimo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole. A questo fine, la notifica del primo atto dovrà avvenire a mani proprie, ove necessario, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Nella citazione a giudizio, l’imputato dovrà essere espressamente avvisato del fatto che, se non comparirà sarà egualmente giudicato in assenza. Se non si avrà certezza dell’effettiva conoscenza della citazione a giudizio il giudice potrà procedere in assenza se, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto riterrà provato che l’imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del processo e abbia scelto di non presenziarvi. La verifica della rinuncia a comparire dell’imputato o in mancanza dell’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo o infine della prova per circostanze della sua sua conoscenza del procedimento dovrà essere effettuata all’udienza preliminare o comunque se non prevista nel procedimento, alla prima udienza fissata per il giudizio. Quando le condizioni per procedere in assenza dell’imputato non sono soddisfatte si concluderà il processo, ma non si interromperanno le ricerche. In questo caso infatti, il giudice, dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere; il procedimento, quindi, sarà definito con una decisione che sarà tuttavia sempre revocabile almeno fino alla scadenza del doppio dei termini di prescrizione ordinaria fissati dall’articolo 157 del CP. Infatti, fino alla scadenza di tale periodo, si dovrà prevedere ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi  procedere, oltre che per dargliene conoscenza anche per renderla edotta del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell’obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni. Se la persona verrà rintracciata, si dovrà dare tempestivamente notizia all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di non doversi procedere. Il giudice revocherà anche d’ufficio tale sentenza e fisserà nuova udienza per la prosecuzione del procedimento notificandogli il decreto di fissazione a mani proprie ed integrandolo con l’avviso che, non comparendo, sarà giudicato in sua assenza. Nel procedimento così riavviato, e in particolare nel giudizio di primo grado, non si dovrà tenere conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l’estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall’articolo 157 del Codice penale. Dopo la sentenza di non doversi procedere e mentre è ancora pendente il doppio del termine di prescrizione ordinaria sarà previsto che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte , le prove non rinviabili osservando le forme previste per il dibattimento. Infine, nel provvedimento di esecuzione di una sentenza di condanna dovrà essere contenuto l’avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo egli potrà esercitare i rimedi successivi che dovranno essere introdotti e disciplinati a favore di chi non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.

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