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Notifiche: l’imputato dovrà indicare i recapiti, anche telematici

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Notifiche: l’imputato dovrà indicare i recapiti, anche telematici
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Semplificazione, speditezza e razionalizzazione passano anche attraverso la modifica in senso evolutivo di alcune disposizioni in materia di notifica.

Nei decreti legislativi che verranno, l’imputato, purchè non detenuto o internato, vedrà l’obbligo, fin dal primo contatto con l’Autorità procedente, di indicare recapiti telefonici o telematici di cui ha la disponibilità e la possibilità di dichiarare, per le notificazioni, un recapito telematico. La disciplina delle notifiche viene inoltre snellita. Tutte quelle successive alla prima, diverse dalla vocatio in iudicium, saranno eseguite mediante consegna al difensore, circostanza di cui l’imputato dovrà essere avvisato. La regola soffre un’ eccezione quando a patrocinare sia un legale d’ufficio e la prima notifica non sia stata consegnata all’imputato, al convivente o al portiere, a garanzia dell’effettiva conoscenza dell’atto. Ancora l’imputato avrà l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo, anche telematico, nonchè telefonico ove effettuare le comunicazioni. La mancata o ritardata informazione dovuta all’inadempimento della regola appena menzionata non costituirà illecito disciplinare. La novella introduce dunque una prima regola che non modificherà più di tanto il principio da cui gemma l’attuale disciplina: viene consentito all’imputato di indicare un domicilio telematico accanto a quello “fisico” ove effettuare notifiche e comunicazioni. Una seconda disposizione, invece, cambia, almeno un poco, gli equilibri del sistema. Il legislatore aggiunge infatti una vera e propria regola di diligenza costituendo in capo all’imputato una sorta di onere di reperibilità, una volta che egli abbia saputo di avere un procedimento in corso. Questo suggerisce il nuovo criterio in base al quale l’indagato deve fornire agli uffici nonchè al proprio legale un canale di comunicazione per le notizie del procedimento stesso, che sarà poi suo onere tenere efficiente e consultare. Certo questa disciplina andrà letta insieme alle norme tese a rendere più significativi i controlli del giudice sull’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e a quelle relative all’esercizio della facoltà del difensore dell’assente di proporre impugnazione

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