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valido il sequestro del bar rumoroso per avere disatteso gli ordini del questore

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Può essere sequestrato penalmente il bar il cui esercizio cagioni rumori insopportabili per le persone abitanti nelle vicinanze. E’ il principio sancito dalla Corte di cassazione (sentenza 35324/2021) che ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un esercizio contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo del locale, disposto dall’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 650 del Codice penale. Il Comune aveva disposto la chiusura di un bar per la mancanza dei requisiti soggettivi in capo al titolare; il questore aveva emesso, a sua volta, avviso orale e, successivamente, ordinava al chiusura del locale. Il provvedimento del questore era motivato dalla constatazione che il bar era ritrovo abituale di pregiudicati e soggetti dediti all’abuso di alcool ed era fonte di disturbo alle persone per gli schiamazzi. In due occasioni i carabinieri intervenivano presso il locale perchè erano stati segnalati disturbi del riposo e schiamazzi mentre era in corso una festa privata. Per evitare la prosecuzione dell’esercizio, che violava le prescrizioni dell’ordinanza il Procuratore della repubblica sottoponeva a sequestro preventivo il locale per violazione dell’articolo 650 codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Il titolare dell’esercizio ricorreva un cassazione affermando l’insussistenza del reato e ritenendo le violazioni contestategli soltanto violazioni amministrative e negando che l’ordinanza avesse motivato sul fatto che la disponibilità del locale avrebbe consentito la prosecuzione delle violazioni. Il giudice di legittimità dichiarava l’inammissibilità dei motivi del ricorso perchè la condotta del ricorrente consisteva proprio nella violazione dell’art. 650 del Codice penale in quanto non aveva ottemperato alle prescrizioni del Questore che gli intimavano di cessare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale provvedimento, spiega la Cassazione, era legittimo in quanto era stato legalmente emesso dall’autorità competente in base alla normativa vigente (Rd 773/1931) che consente al Questore di sospendere un esercizio in cui sono avvenuti tumulti o gravi disordini o che costituisca pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Sulla base di tale normativa e degli accertamenti compiuti il tribunale aveva perciò legittimamente ritenuto al sussistenza della violazione dell’articolo 650 del Codice penale e confermava il decreto di sequestro preventivo del locale.

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