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Giustizia penale, al via la riforma. Condanna dimezzata nel decreto penale : sconto di un quinto a chi non si oppone

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Il procedimento monitorio disciplinato dall’art. 459 del cpp è un rito speciale che può trovare applicazione quando si proceda per reati perseguibili d’ufficio o per quelli perseguibili a querela, se essa è stata validamente presentata e il querelante non ha dichiarato di opporvisi. Quando il PM ritenga che debba applicarsi soltanto una pena pecuniaria anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva può chiedere al GIP l’emissione di un decreto penale di condanna indicando la misura della pena che potrà essere diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Secondo la disciplina vigente la richiesta di decreto penale può essere avanzata dal PM entro 6 mesi dalla data in cui il nome della persona, alla quale il reato è attribuito, è iscritto nel registro delle notizia di reato. La riforma allungherà questo termine a un anno, dando così al PM più tempo per attivare questo rito alternativo. Viene poi offerto all’imputato un incentivo a non opporsi al decreto penale. la riforma assegnerà un termine di 15 gg, decorrenti dalla notifica del decreto penale di condanna, entro cui il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto. Si tratta di un meccanismo di “doppio sconto” parallelo a quello introdotto per il giudizio abbreviato con l’ulteriore riduzione della pena se l’imputato non propone appello. E la riduzione di un quinto si aggiunge alla riduzione sino alla metà della sanzione pecuniaria edittale che costituiva il beneficio del rito.

L’articolo 465 comma 5 del cpp prevede che il reato si estingue se nel temine di 5 anni quando il decreto concerne un delitto e nel termine di anni due, quando il decreto concerne una contravvenzione l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Con il mero decorso del tempo e l’astensione del condannato da altre condotte delittuose si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Nulla è previsto in ordine all’effettiva esecuzione della condanna contenuta nel decreto penale. Il legislatore delegato è chiamato a integrare la disposizione stabilendo che, ai fini dell’estinzione del reato, è necessario anche il pagamento della pena pecuniaria.

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