fbpx
Lun Mer Ven 15:30 -19:30

Secondo grado: Saltata l’abolizione dell’appello del PM. Meno spazio all’inappellabilità

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Secondo grado: Saltata l’abolizione dell’appello del PM. Meno spazio all’inappellabilità
0 Comments

Sul giudizio di appello viene anzitutto abbandonata la proposta della composizione monocratica della Corte d’ Appello e quella di abolizione dell’appello del PM. La delega limita piuttosto l’inappellabilità alle sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa nonchè alle sentenze di condanna a pena sostituita dal giudice con il lavoro di pubblica utilità (in quanto accettato dal condannato). Altri casi riguardano la rinuncia all’impugnazione incentivata nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto ( in cui l’appello presenta di solito minore chances di successo essendosi il materiale probatorio già consolidato per consenso dell’imputato o per previsione ex lege): nel primo caso si prevede un’ ulteriore riduzione di un sesto della pena, da parte del giudice dell’esecuzione, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato; nel secondo caso la delega prevede di assegnare un termine di 15 gg decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ulteriormente ridotta di un quinto. Sul piano procedimentale – in coerenza con lo scopo di accelerazione connesso all’introduzione dell’improcedibilità nel caso di mancata definizione entro due anni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza previsto dall’art. 544 Cpp, eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disposizioni di attuazione Cpp- si assume a modello il giudizio camerale non partecipato, e dunque il contraddittorio scritto, salvo che la parte appellante o l’imputato ne chiedano lo svolgimento in presenza e si limita la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai soli casi di prove dichiarative già assunte in primo grado. Ad analogo scopo deflattivo risponde altresì il criterio dell’estensione dell’ambito del concordato, anche con la rinuncia dei motivi di appello, previa rimozione delle esclusioni ad oggi stabilite dalla ‘articolo 599 bis Cpp.

Condividi

Invia con WhatsApp