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Giustizia penale, al via la riforma. Rito monocratico: udienza predibattimentale estesa ai reati con reclusione fino ai 6 anni

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La riforma interviene in modo strutturale sul rito monocratico, introducendo un’udienza predibattimentale in camera di consiglio in cui, secondo i propositi deflattivi del legislatore, dovrebbe concludersi la maggior parte dei giudizi, senza necessità di celebrare il dibattimento. La legge delega contiene dettagliate previsioni volte a disciplinare questa udienza “filtro”. Per comprendere l’incidenza della novità nell’attuale impalcatura del processo penale va segnalato che il nuovo rito riguarderà molti più reati di quelli per cui oggi è prevista la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico, cioè quelli puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro ani o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva, oltre agli specifici titoli di reato previsti dall’articolo 550 comma 2 Cpp. La legge delega prevede che il Governo intervenga sul catalogo di reati di competenza del giudice unico, instaurati dal decreto del PM di citazione diretta a giudizio., ampliandolo ai delitti puntiti con la pena della reclusione non superiore a 6 anni anche se congiunta con la pena della multa, “che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento”. I poteri del giudice dell’udienza filtro saranno molto pregnanti; perciò la legge delega prevede che essa si debba celebrare davanti a un giudice diverso da quello davanti al quale si celebrerà eventualmente il dibattimento per garantire la dovuta terzietà di quest’ultimo. Il giudice dell’udienza filtro potrà intervenire sull’imputazione quando non sia formulata in modo chiaro e preciso e il PM non la riformuli. In tale caso, sentite le parti, il giudice potrà dichiararne la nullità restituendo gli atti al PM. Analogamente potrà fare quando risulterà che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza nonchè i relativi articoli di legge siano indicati in modo non corrispondente a quanto emerge dagli atti.

Rito alternativo

Qualora l’imputato opti per un rito alternativo, si celebrerà di fronte al giudice dell’udienza filtro. Diversamente il giudice dovrà valutare, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a precedere “perchè gli elementi acquisiti non contengono una ragionevole previsione di condanna”. Qualora il giudice non emetta sentenza di non luogo a procedere dovrà fissare la data di inizio del dibattimento da tenersi non prima di 20 giorni, come detto, davanti ad altro giudice.

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