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Sentenze CEDU affidate alla suprema Corte

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La riforma disciplina anche il tema dell’esecuzione nell’ordinamento nazionale delle sentenze della Corte Edu. La materia è oggi regolata dalla giurisprudenza che ha delineato tre rimedi per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 46 della CEDU, cioè che gli stati contraenti devono uniformarsi alle sentenze della Corte; principio ribadito nella raccomandazione del 19 gennaio 2000 dal Comitato dei ministeri del Consiglio d’Europa con la quale, le parti contraenti, sono state invitate “ad esaminare i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di assicurare che esistano adeguate possibilità di riesame di un caso ivi compresa la riapertura di procedimenti laddove la Corte abbia riscontrato la violazione della convenzione”.

  1. Il primo rimedio è la revisione, resa possibile, in base all’articolo 630 Cpp in seguito alla sentenza 113/2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma processuale nella parte in cui non prevedeva un caso di riapertura del processo per conformarsi ad una decisione della Corte Edu;
  2. Il secondo è il ricorso straordinario per errore di fatto disciplinato dall’art. 625 bis Cpp per i casi di violazione commessi dalla Cassazione;
  3. Il terzo è l’incidente di esecuzione di cui all’art. 670 Cpp, esperibile nei casi di violazioni sostanziali. Come spiega la relazione della Commissione Lattanzi l’attuale assetto genera incertezze e dubbi interpretativi. Così la legge delega prevede che i decreti legislativi attuativi dovranno introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione al fine di dare esecuzione a una sentenza definitiva della Corte Edu. Il nuovo rimedio straordinario sarà proponibile entro un termine perentorio da parte del soggetto che abbia presentato il ricorso alla Corte di Strasburgo. La Cassazione, in base ad un vaglio della sentenza Europea avrà il potere di darle attuazione disponendo un annullamento senza rinvio oppure con rinvio; il primo sarà il caso in cui si tratti solo di modificare la pena o di assolvere l’interessato; il secondo riguarderà invece le situazioni in cui risulti necessario riaprire il processo.
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