Le finalità deflattive e di incentivazione alla mediazione tra autore del reato e la vittima che ispirano l’intera riforma sono alla base anche dell’ampliamento del catalogo dei reati puniti a querela di parte. La legge delega interviene in due direzioni. La prima riguarda il reato di lesioni stradali gravi e gravissime, previsto dall’art. 590 bis comma 1 Cp.; si tratta di lesioni causate da una violazione “generica” delle norme del codice della strada e non da quelle specifiche, e più gravi, previste dai commi successivi, ovvero abuso di alcool o droghe, superamento di determinati limiti di velocità, circolazione contromano o col semaforo rosso e inversioni del senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve e dossi nonchè in seguito al sorpasso di altro mezzo o vicino a un attraversamento pedonale o in presenza di linea continua. La novella è in linea con le recenti indicazioni della Corte Costituzionale. La procedibilità d’ufficio per questo reato è stata introdotta dalla legge 41/16 in materia di omicidio stradale; con la sentenza 248/2020, tuttavia, la Corte, ha sollecitato il legislatore ad una rimeditazione per le diverse situazioni contemplate dall’art. 590 bis. La Consulta ha osservato che le ipotesi del 1 comma sono “connotate da un minore disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa” dato che possono riguardare lesioni guarite in tempi ragionevoli, nonchè avere “come soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche ad esempio chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta”. Inoltre, ha precisato la Corte, l’obbligo di celebrazione del processo penale, di fronte all’assenza di volontà della persona offesa, specie se sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno, sovraccarica la giustizia penale di processi non funzionali alla tutela della vittima.
La seconda direzione in cui procede la riforma è di carattere generale; si dovrà prevedere l’estensione della procedibilità a querela di parte per i reati contro la persona o il patrimonio puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni senza tenere conto delle circostanze. La procedibilità d’ufficio dovrà essere conservata per i casi in cui la vittima sia incapace per età od infermità. Non è precisato se l’incapacità o l’infermità debba essere pregressa al fatto, o conseguenza dello stesso. In linea con le indicazioni della Consulta (sentenza 223/2019) è ragionevole pensare che possa riferirsi a tutti i casi in cui sia tale da rendere più difficoltosa l’eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale dell’autore del reato.