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L’infiltrazione mafiosa “occasionale” obbliga all’adozione dei modelli 231

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L’adozione della normativa sulla responsabilità degli enti potrà in futuro essere determinante anche ai fini della normativa antimafia in ipotesi di tentativi di infiltrazione riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. A prevedere questa novità è il decreto legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr che introduce anche una sorta di contraddittorio preventivo con l’impresa prima dell’adozione dei provvedimenti amministrativi antimafia da parte del Prefetto. Ma vediamo in concreto come queste novità si inseriscono nel procedimento per il rilascio dell’informazione antimafia. Ormai da anni il rilascio dell’informazione antimafia è conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica allorchè non emergano nei confronti dell’interessato cause di decadenza di sospensione o di divieto previste dalla normativa antimafia (Dlgs 159/2011) o un tentativo di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui il prefetto (competente per il rilascio di tale informazione) ritenga invece sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informativa antimafia interdittiva, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, la nuova norma prevede ora (se non ci sono esigenze di celerità del procedimento) una comunicazione all’interessato in merito ai tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati con l’indicazione degli elementi sintomatici, assegnando un temine non superiore a 20 gg per presentare osservazioni. All’esito di tale contraddittorio il prefetto potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti :

  1. informazione antimafia liberatoria;
  2. informazione antimafia interdittiva;
  3. osservanza da parte dell’interessato per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi di una o più di una serie di misure.

Quest’ultima prescrizione riguarda i casi in cui vengano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. A questo punto (nuovo articolo 94 bis del Dlgs 159/2011) la prima misura che il Prefetto potrà imporre è l’adozione e l’attuazione da parte dell’impresa delle prescrizioni organizzative contenute nella normativa sulla responsabilità degli enti (dlgs 231/2001) atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale. Occorrerà in sintesi adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati e prevedere la vigilanza sul loro funzionamento e osservanza mediante specifico organismo. E’ evidente che il modello con ogni probabilità non potrà limitarsi a disciplinare le modalità concrete di prevenzione dei reati più strettamente attinenti la criminalità organizzata (di cui all’art. 24 ter del Dlgs 231/2001) ma dovrà concentrarsi anche su altri illeciti che in qualche modo sono strumentali all’infiltrazione mafiosa rispetto all’attività svolta dalla impresa interessata. Oltre all’osservanza di tale sistema preventivo di cui al Dlgs 231/2001 il prefetto potrà prescrivere in capo all’interessato anche alcune comunicazioni al gruppo interforze istituito presso la prefettura quali:

  • atti di diposizione, acquisto o pagamento effettuati, ricevuti, incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, contratti di associazione in partecipazione;
  • forme di finanziamento da parte di soci o di terzi per le società di capitali o di persone.

Per tutti questi incassi/pagamenti potrà essere richiesto anche un conto corrente dedicato. In tale contesto il prefetto può nominare anche uno o più esperti iscritti nell’albo degli amministratori giudiziari. Alla scadenza della durata delle misure il prefetto, ove accerti sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze che sia venuta meno l’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa rilascia una informazione antimafia liberatoria.

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