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Improcedibilità anche per le imprese. Decreto 231. Gli effetti del superamento dei termini si applicano nei confronti dell’ente

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Improcedibilità anche per i processi alle imprese, per responsabilità da decreto 231. A questa non scontata conclusione approda la Cassazione, con la relazione dell’Ufficio del Massimario dedicata alla parte già in vigore della riforma Cartabia del processo penale. E lo fa non risparmiando critiche e perplessità alla riforma, soprattutto sul fronte delle proroghe ad oltranza, “sia sotto il profilo della razionalità della scelta normativa, che del rispetto del canone di parità di trattamento, nonchè di proporzionalità nella graduazione di un istituto che, pure avendo dichiaratamente natura processuale, riverbera i suoi effetti sul piano sostanziale”. Sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti il nodo da sciogliere era quello della applicabilità della riforma, tenuto conto della diversità del regime della prescrizione antecedente alla legge 134/2021. Ora invece il termine della prescrizione del reato cessa di decorrere a fare data dalla sentenza di primo grado mentre quello previsto per l’illecito amministrativo si arresta sin dal momento della contestazione dell’illecito. Pure essendo diversi i momenti e i fattori processuali che determinano la definitiva interruzione, per entrambe le forme di responsabilità l’effetto estintivo dell’illecito non può sopraggiungere durante l’intera durata del giudizio, fino alla sentenza definitiva, “bensì si può realizzare solo in una fase iniziale (prima della sentenza di primo grado, per il reato, o della contestazione, per l’illecito amministrativo). In definitiva, pure differendo il dies ad quem per entrambe le forme di responsabilità attualmente vale la regola per cui, al verificarsi dell’atto che comporta la definitiva interruzione del decorso del termine, questo non riprende più il suo corso”. Ritenere che l’improcedibilità allora non si applichi ai procedimenti che coinvolgono l’ente avrebbe come conseguenza, osserva la relazione del Massimario, che questo soggetto processuale sarebbe esposto a una durata non preventivabile del giudizio.

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