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Improcedibilità, la riforma Cartabia supera l’esame in Cassazione

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Non è incostituzionale il regime transitorio previsto per l’applicazione della improcedibilità, sanzione che colpisce i processi penali che sforano, in appello ed in Cassazione, i tempi predeterminati. Inoltre, il giudizio di inammissibilità dell’impugnazione trascina con sè anche la sola possibilità di una valutazione sulla improcedibilità.

Per la prima volta la Cassazione con l’ordinanza n° 43883 della settima sezione, si pronuncia sulla Riforma Cartabia e su quello che delle norme già in vigore della legge 134 del 2021 ne costituisce senza dubbio l’architrave.

Respinta così la tesi della difesa di un imputato per stalking, lesioni e minacce con la quale, preso atto dell’anno ormai passato dal novantesimo giorno giorno successivo al termine per il deposito della sentenza impugnata, aveva chiesto venisse sancita l’improcedibilità. Veniva nello stesso tempo sollevata questione di legittimità Costituzionale rispetto alla norma che limita l’applicazione dell’improcedibilità ai reati successivi al 1 gennaio 2020. Per la difesa infatti il nuovo istituto ha natura sostanziale e non processuale con tutte le conseguenze del caso in termini di prevedibilità della sanzione e retroattività della misura più favorevole al reo.

La Cassazione giudica innanzitutto il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi in tutto sovrapponibili a quelli già oggetto di appello. Il verdetto di inammissibilità non permettendo l’avvio della fase processuale di riferimento, travolge anche la possibilità di giungere alla dichiarazione di improcedibilità. Conclusione cui la Cassazione arriva mutuando i principi relativi alla prescrizione e tenuto conto della ratio della improcedibilità che, finalizzata ad assicurare tempi certi ai processi non si presta di certo a strumentalizzazioni legate alla presentazione di ricorsi inammissibili. Sul piano della legittimità costituzionale della fase transitoria la Cassazione, dopo avere ricordato che non è ancora passato un anno dal 19 ottobre, data di entrata in vigore della legge 134 del 2021 e che quindi l’improcedibilità non poteva essere chiesta, tuttavia respinge, come infondata, la questione, valorizzando da una parte la necessità di un coordinamento con le precedenti riforme e in particolare con la nuova prescrizione introdotta dalla legge 3 del 2019 che proprio ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 fa riferimento, e dall’altra l’opportunità di “introdurre gradualmente nel sistema processuale un istituto così radicalmente innovativo, sicchè ha la sua ragionevolezza la previsione di un periodo finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari”.

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