La cancellazione della società dal registro delle imprese non ha come conseguenza l’estinzione dell’illecito ad essa addebitato sulla base del decreto 231 del 2001. La Cassazione cambia orientamento e ora, con la sentenza n° 9006 della Quinta sezione penale, afferma che la responsabilità inizialmente ascritta alla società nel caso di commissione di un reato dal quale ha avuto interesse o tratto vantaggio si trasferisce sui soci in seguito alla cancellazione dell’Ente dal Registro. Nel caso approdato in Cassazione si trattava di un reato di lesioni colpose in violazione della disciplina antinfortunistica.
Per la Cassazione, a prescindere dalle conseguenze pratiche di cancellazioni di comodo dal registro imprese con conseguente affermazione di irresponsabilità, a non convincere della tesi dell’estinzione della responsabilità per effetto della conclusione dell’attività dell’ente è l’assimilazione con la morte della persona fisica. Infatti, sottolinea la pronuncia, quando il legislatore ha voluto introdurre cause di estinzione della responsabilità degli enti lo ha fatto in maniera esplicita. Inoltre le Sezioni Unite penali hanno affermato in passato che il fallimento della società non ne azzera i profili di responsabilità e non si vede perchè distinguere il fallimento dalla cancellazione dal Registro.
La Corte invece afferma che l’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta il passaggio della titolarità dell’impresa ai singoli soci. Non può poi essere trascurato che lo scioglimento della società non opera retroattivamente: viene cioè meno l’obbligo di esercitare l’impresa in comune ma non decadono i rapporti sorti nell’esercizio dell’impresa prima dello scioglimento. E allora la cancellazione della società può certo condurre a un problema di soddisfacimento del credito ma non rappresenta un problema in termini di accertamento della responsabilità dell’ente per fatto precedenti alla sua cancellazione. Di conseguenza, in conclusione, la sentenza afferma un nuovo e rilevante principio di diritto, “la cancellazione dal Registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’articolo 25 septies comma 3 del decreto legislativo 231/01 in relazione al reato di cui all’art. 590 del Codice penale, che si assume commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.