“Se al momento del reato è prevista una pena che può essere scontata “fuori” dal carcere ma una legge successiva la trasforma in una pena da eseguire “dentro” il carcere, quella legge non può avere effetto retroattivo. Tra il “fuori” ed il “dentro” vi è infatti una differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa, perchè è profondamente diversa l’incidenza della pena sulla libertà personale”.