fbpx
Lun Mer Ven 15:30 -19:30

Finanziamento illecito ai partiti, verifica rigorosa sull’attività della fondazione

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Finanziamento illecito ai partiti, verifica rigorosa sull’attività della fondazione
0 Comments

A prescindere dalle censure riferite al carattere esplorativo e sproporzionato del sequestro probatorio annullato, nell’ennesimo “botta e risposta” col Tribunale del Riesame di Firenze nel cosiddetto “caso Open”, facendo seguito ai due precedenti (sezione seconda, 15 settembre 2020 n° 28796 e 29409 del 26 maggio 2021), l’ultima sentenza della sesta sezione della Corte di Cassazione del 18 febbraio 2022 n° 11835, si focalizza, sulla rilevanza delle fondazioni politiche ai fini dell’integrazione del reato di finanziamento illecito ai partiti di cui all’articolo 7 legge 195/1974.

In via preliminare, preso atto del loro riconoscimento nel diritto dell’Unione da parte del Regolamento (UE, Euratonn) 1141/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, se ne ricostruisce la disciplina (articolo 5 comma 4 DL 149/2013) come risultante delle diverse modifiche nel tempo intervenute (sino a quella dell’articolo 1 comma 20 legge 3/2019 cosiddetta “Spazzacorrotti”) per ribadire che, quali estrinsecazione della libertà di associazione di cui all’articolo 18 della Costituzione e strumento stesso di attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale (articolo 118 comma 4 della Costituzione), le fondazioni possono svolgere non solo attività di formazione del ceto politico, ricerca o elaborazione progettuale di policy (i cosiddetti t/link tank), stimolo del dibattito politico, influenza sull’azione di governo, promozione delle culture politiche ma anche iniziative di found raising a favore di partiti (iscritti o meno nel registro nazionale) o esponenti politici, a condizione che rispettino obblighi di trasparenza e pubblicità (anche mediante pubblicazione su apposito sito web) riguardanti statuti, bilanci e finanziamenti ricevuti in misura superiore a 500 euro ove sussistano, alternativamente, due condizioni:

a) la composizione degli organi direttivi o di gestione sia determinata in tutto o in parte da un partito, gli organi direttivi o di gestione siano composti per almeno un terzo da membri di organi di partito e da soggetti con cariche elettive o di governo nel presente o nel recente passato;

b) risultino erogati contributi pari o superiori a 5 mila euro anche sotto forma di finanziamento di iniziative o servizi, in favore di partiti o loro articolazioni, organi o membri titolari di cariche elettive o di governo.

Nel merito la sentenza afferma che, a dispetto della loro apparente cornice statutaria, tali fondazioni possono ricondursi ad “articolazioni politico-organizzative” dei partiti – da intendersi come direttamente contemplate dagli statuti e inerenti all’assetto che il partito formalmente si è dato (Cassazione sezione II 15 settembre 2020 n° 28796) – soltanto ove costituiscano concretamente un tramite, anche per interposta persona, per erogazioni destinate al partito, ponendosi come uno strumento inserito nell’azione del partito o dei suoi esponenti, senza possibilità di ravvisare in esse una diversa ragione di operatività effettiva.

Secondo la Cassazione  occorre cioè una vera e propria “simbiosi operativa” che, al di là delle coincidenze di finalità politiche o della esile distinzione concettuale tra scopi politici e partitici, implica una rigorosa verifica dell’azione della fondazione, del tipo di rapporto con il partito o con i suoi esponenti anche alla luce di un’ analisi dell’attività svolta e delle entrate ed uscite ad essa connesse.

Dovendosi accertare prima se l’attività della fondazione abbia esorbitato o meno da suo ambito fisiologico (che, comunque, include l’erogazione di finanziamenti e di servizi a titolo gratuito nei confronti di un partito o di un parlamentare) e, soltanto dopo, se l’eventuale presenza di un’attività distonica rispetto al modello legale consenta di considerare la stessa quale “articolazione politico-organizzativa” di partito. Un compito al quale sia pure ai fini della contestazione del fumus commissi delicti sarebbe più volte venuto meno il Tribunale del riesame  nel caso di specie, a dispetto di quanto ampiamente documentato dalla difesa.

Al fondo, l’ennesima delega imposta al giudice che, per quanto meritoriamente accompagnata dall’indicazione di specifici criteri di accertamento, rimane comunque esposta, data l’indeterminatezza della formulazione normativa, a margini di discrezionalità in contrasto con il principio di legalità, specie in un settore facilmente a rischio di condizionamenti politici.

Condividi

Invia con WhatsApp