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CEDU. Violenze domestiche, Italia condannata per errori e passività

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Inerzia, mancata valutazione del rischio, assenza di misure preventive e di protezione nei confronti di una donna vittima di violenza domestica. Un mix di errori e di passività che ha portato la CEDU a condannare l’Italia per violazione dell’articolo 2 della Convenzione, che assicura il diritto alla vita. Con la sentenza depositata ieri (ricorso n° 10929/19), Strasburgo torna sulle inefficienze dell’Italia che, malgrado gli strumenti normativi adeguati, non è riuscita ad assicurare una protezione effettiva alla ricorrente.

A rivolgersi a Strasburgo è stata una donna, vittima di continui maltrattamenti messi in atto dal proprio compagno. La coppia aveva avuto due figli, ma le violenze erano continuate anche dopo alcune denunce, poi ritirate.

Era stato avviato un procedimento, ma non era stata adottata alcuna misura di protezione. L’ultima aggressione aveva portato alla morte del bambino ed al grave ferimento della donna. L’uomo era stato condannato a 20 anni.

Prima di tutto la CEDU ha respinto l’eccezione del Governo italiano secondo il quale la donna avrebbe potuto rivolgersi ai giudici nazionali per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Una tesi non accolta dalla Corte Europea secondo cui non vi sono elementi per ritenere che un’azione civile avrebbe potuto essere intentata con successo dinanzi ai giudici nazionali.

Anche il Gruppo di esperti sulla violenza domestica – precisa la Corte – ha chiesto all’Italia di colmare le lacune legislative, per l’assenza di rimedi civili, contro le autorità nazionali che non abbiano adottato misure protettive o di prevenzione nei casi di violenza domestica.  Di conseguenza, porte aperte a Strasburgo perchè il ricorso interno non sarebbe stato effettivo.

Nel merito poi la Corte ha stabilito che l’Italia non ha fornito una risposta immediata alle accuse di violenza domestica, non ha indagato sull’esistenza di un rischio per la vita della donna e dei suoi figli, non ha adottato le misure preventive e di protezione necessarie.

La Corte sottolinea che i carabinieri avevano reagito senza ritardi alla denuncia della donna, ma la procura era rimasta inerte senza adottare alcuna misura cautelare.

E’ irrilevante che la donna avesse ritirato la denuncia perchè la conoscenza della sua situazione avrebbe dovuto spingere la procura ad emettere un provvedimento, anche considerando il rischio di reiterazione delle violenze e di un’escalation del livello delle dei maltrattamenti.

Diverse le misure che potevano essere adottate, come la collocazione in un centro antiviolenza.

Nulla è stato fatto: di qui la condanna dell’Italia – tenuta a versare un indennizzo di 32.000 euro alla donna – per violazione dell’articolo 2 della Convenzione.

Esclusa invece l’esistenza di una discriminazione.

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