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Prima casa, il falso sull’immobile di lusso punito senza favor rei

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Prima casa, il falso sull’immobile di lusso punito senza favor rei
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Chi ha comprato una casa “di lusso” prima che questa qualificazione venisse abolita (periodo 2014-2015) chiedendo indebitamente l’agevolazione “prima casa”, non può invocare il favor rei e pretendere la non irrogazione della sanzione applicabile alla mendacità e cioè al fatto di avere domandato il beneficio fiscale in assenza dei presupposti.

E’ quanto le Sezioni Unite decidono con la sentenza n° 13145/22 con la motivazione che la normativa sopravvenuta ha solamente cambiato i presupposti al cui ricorrere l’agevolazione “prima casa” è concessa ma non ha inciso sulla comminazione della sanzione in caso di mendacità. Più precisamente dal 1 gennaio 2014 (per gli atti soggetti ad imposta di registro ai sensi del Dlgs 23/2011) e dal 13 dicembre 2014 (per gli atti imponibili a IVA ai sensi del Dlgs 175/2014), l’agevolazione “prima casa” è concessa a condizione che la casa acquistata sia classificata in una delle categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (e quindi a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una casa “di lusso”). In precedenza invece l’agevolazione non era concessa alle case “di lusso” vale a dire alle case che presentassero certi pregi, elencati in un decreto ministeriale del 1969 (principalmente si trattava dell’estensione dell’abitazione superiore a 240 mq).

Questa innovazione sui presupposti dell’agevolazione ha sollevato il tema se essa sia interpretabile o meno come favor rei e cioè se chi abbia acquistato una casa di lusso applicando l’agevolazione e subisca l’accertamento nel vigore della nuova normativa possa pretendere la disapplicazione della sanzione.

La Cassazione ha concesso il favor rei in una pluralità di occasioni (si tratta almeno di una trentina di decisioni dalla n° 13235/2016 alla n° 30761/21) quando invece in altre due decisioni (18241/2017 e 8148/2021) è stato concluso nel senso contrario. Quest’ultima posizione viene ora fatta propria dalle Sezioni Unite in base all’idea che la “norma precetto” permane e quindi anche la sanzione persiste, non potendosi ritenere che sia stata cancellata: l’abitazione acquistata dal contribuente che sia da qualificare di lusso ai sensi del DM del 1969 non può comunque beneficiare dell’agevolazione prima casa, poichè la normativa sopravvenuta ancora lo vieta per le abitazioni acquistate in epoca precedente all’entrata in vigore di essa.

La cosiddetta abolitio criminis che dà corso al favor rei richiede la radicale eliminazione del presupposto impositivo. Se, dunque, l’imposta continua ad essere dovuta per il periodo antecedente all’intervento normativo che l’ha poi esclusa, per quel periodo sono dovute anche le sanzioni.

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