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Non c’è truffa del cliente alla compagnia per il furto simulato

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Non risponde di truffa alla compagnia di assicurazione l’utilizzatore dell’auto a noleggio che se ne appropria dopo averne simulato il furto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11003 depositata il 25 marzo, ribaltando gli esiti di due precedenti gradi di giudizio: la Corte d’Appello di Bologna aveva condannato l’imputato a due anni e due mesi di reclusione e a 150,00 Euro di multa, oltre al risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione.

A fare la differenza la considerazione che la società proprietaria dei mezzi dati in noleggio aveva una polizza che copriva proprio il rischio da appropriazione indebita. Il risarcimento del danno pagato dalla compagnia alla concessionaria non era stato conseguenza della falsa denuncia di furto sporta dall’utilizzatore, ma dalla mancata restituzione del mezzo, rischio preventivato e incluso tra quelli assicurati.

Una ricostruzione giuridica che fa leva sul fatto che gli artifizi e i raggiri dell’utilizzatore del mezzo, rappresentati dalla falsa denuncia del furto, non avrebbero indotto in errore la compagnia, che ha risarcito il danno alla concessionaria a causa dell’appropriazione indebita, a nulla rilevando la falsa denuncia di furto. L’auto, era stata ritrovata nella disponibilità dell’utilizzatore sensibilmente danneggiata. A quel punto la compagnia aveva pagato al proprietario la differenza tra il valore assicurato e il valore del mezzo ritrovato, 18.00,000 Euro, cosi come confermato in sede di istruttoria dibattimentale dal responsabile della compagnia, sentito come teste.

Lo stesso risarcimento sarebbe stato liquidato nel caso in cui l’utilizzatore non avesse sporto la finta denuncia per furto, a nulla rilevando quindi tale condotta fraudolenta.

L’uomo è quindi stato assolto con formula piena per insussistenza del fatto dal reato di truffa, vista l’inidoneità di artifizi e raggiri a indurre in errore l’assicurazione, costituitasi parte civile. Gli altri reati contestati, si erano nel frattempo prescritti.

La pronuncia si inserisce nel solco di quelle di legittimità in tema di truffa contrattuale per il quale il reato è configurabile solo quando una delle due parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno. Gli eventi del danno per la vittima e del profitto per l’autore del reato devono essere conseguenza della condotta ingannatoria. Cosa che, nel caso di specie non sarebbe avvenuta.

Inoltre, per la Cassazione, sarebbe insussistente anche l’elemento soggettivo del rato di truffa: l’utilizzatore non avrebbe voluto ingannare l’assicurazione con la falsa denuncia per furto, visto che egli non era il contraente della polizza.

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