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Regole antiriciclaggio. Reati fiscali tra quelli fonte

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Regole antiriciclaggio. Reati fiscali tra quelli fonte
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I reati tributari possono spesso costituire i delitti cosiddetti fonte: l’ipotesi più verosimile è quella dell’autoriciclaggio del contribuente che, dopo avere evaso commettendo un delitto previsto dal Dlgs 74/2000 (fatture false, sottrazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso versamento ecc), trasferisce, investe o impiega in attività economiche, finanziarie, il denaro o gli altri beni provenienti dall’illecito tributario.

La fattispecie però rispetto al delitto di riciclaggio richiede un ostacolo all’identificazione della provenienza non generica ma concreta.

Altra questione importante è il momento della commissione del delitto tributario da cui derivano le somme: in sostanza la fattispecie è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 ma l’illecito fiscale presupposto può essere stato commesso anche antecedentemente, ovviamente è necessario che l’accusa provi l’esistenza della violazione fiscale non potendosi solo presumere l’illecito tributario (Cassazione 13901/2016 penale, in un caso di rientro di capitali da parte dell’erede).

In altre parole, se in passato e quindi prima dell’entrata in vigore dell’autoriciclaggio) un contribuente ha commesso un delitto tributario (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, eccetera) rischia comunque di essere perseguito per autoriciclaggio ove il trasferimento o l’impiego avvenga successivamente al 1 gennaio 2015.

Non ha rilevanza a tale fine che il reato tributario a monte sia prescritto perchè evidentemente ciò che interessa è il momento in cui si commette l’autoriciclaggio e quindi il trasferimento, l’investimento, eccetera.

Un’altra questione delicata affrontata dalla giurisprudenza attiene in casi in cui il reato fonte, da cui provengono le somme o le utilità riciclate, per le più svariate ragioni non costituisca più un reato (perchè depenalizzato oppure non punibile per altri motivi).

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la rilevanza penale del fatto va valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica (sentenza 32775/2021, ordinanza 20664/2016).

Ne consegue che se al momento dell’accertamento del riciclaggio o dell’autoriciclaggio l’illecito “fonte” non è più reato(si pensi ad esempio ad un reato tributario nel frattempo non più penalmente rilevante per innalzamento della soglia) comunque il riciclaggio o l’autoriciclaggio sono commessi.

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