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Udienza preliminare: senza probabilità di condanna il GUP assolve

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Nella vicenda Saipem valorizzata la futura riforma Cartabia.

Le valutazioni della Consob non sono superabili e le prospettive della riforma del Ministro della Giustizia Marta Cartabia in termini di “risparmio di risorse processuali” con il fine di scongiurare dibattimenti superflui impongono il proscioglimento perchè il fatto non sussiste per l’ex AD di Saipem, Stefano Cao e l’ex direttore finanziario Alberto Chiarini, accusati di false comunicazioni sociali, aggiotaggio e falso in prospetto su un profit warning (tra il 2015 e il 2016) e della stessa società indagata per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

E’ quanto emerge dalle motivazioni del GUP di Milano che lo scorso 12 aprile ha emesso il verdetto. Per il giudice l’impianto probatorio dei PM di Milano non è “sufficientemente solido da fare prevedere la possibilità di una pronuncia di condanna all’esito del processo e che, in particolare, vi sia già agli atti un elemento” “a discarico” difficilmente superabile in sede dibattimentale anche tenuto conto delle potenzialità del dibattimento di integrare le lacune probatorie e valutare diversamente gli elementi già emersi” si legge nelle 26 pagine di motivazioni.

La pronuncia valorizza sul piano giuridico così la riforma del processo penale oramai alle ultime battute, visto che il decreto legislativo è ormai pronto e a breve verrà presentato in Consiglio dei Ministri; dovrebbe, infatti, fare parte, insieme al suo omologo sul versante civile, di quei provvedimenti che, qualunque sia la sorte del governo Draghi, rientrano nel concetto di “affari correnti” comunque vincolati dalla necessità di attuazione del Pnrr.

In questa chiave allora il GUP di Milano ricorda che il progetto di riforma in corso di approvazione quest’anno modifica nuovamente la regola del giudizio prevista dall’articolo 425 Cpp nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna. ” La prognosi del GUP, si sottolinea, rispetto agli esiti del dibattimento sta entrando di diritto tra i criteri di delibazione dell’udienza preliminare”. Un esito che peraltro il GUP milanese considera coerente con un’ampia riflessione della dottrina.

In questa chiave allora la pronuncia mette in evidenza come i vari capi di imputazione si rifanno in realtà ad un’unica condotta omissiva, coincidente con la mancata svalutazione di alcuni asset che avrebbe condotto all’effetto pregiudizievole di falsare le informazioni poi divulgate nelle diverse comunicazioni prese in esame a vario titolo. Tuttavia cronologicamente, l’avvio del procedimento penale è stato solo successivo a quello amministrativo promosso da Consob, dove per la rilevanza della condotta su quest’ultimo piano non coincide necessariamente con il peso penale da attribuirle. Tanto è vero che la stessa Consob ha messo nero su bianco che le falsità prospettate erano ben lontane da potere trarre in inganno i destinatari. Si tratta di un passaggio chiave che, nella lettura del GUP, condizionata dalle probabilità di condanna dopo il dibattimento, rende inevitabile il proscioglimento con formula ampia.

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