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Processo rinviato per astensione del PM onorario: no alla sospensione del termine di prescrizione

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Processo rinviato per astensione del PM onorario: no alla sospensione del termine di prescrizione

martedì 22 novembre 2022

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal tribunale nei confronti di due soggetti per il delitto di lesioni personali aggravate, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 9 novembre 2022, n. 42311 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il reato era da considerarsi estinto per prescrizione,  ha affermato il principio secondo cui, in tema di sospensione dei termini di prescrizione ex art. 159 c.p.p., in ragione della natura tassativa e di stretta interpretazione delle cause di sospensione, deve escludersi che l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospenda il decorso del relativo termine, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento: difatti le cause di sospensione del termine di prescrizione, che attengono a fatti processuali oggettivi o relativi alle sole parti private, non si estendono all’ufficio del pubblico ministero che è impersonale e suscettibile di rimedi organizzativi idonei, ai sensi dell’art. 53 c.p.p., a garantire la presenza in udienza della parte pubblica.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza 9 novembre 2022, n. 42311

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. V, 22/02/2018, n. 18101

Cass. pen. sez. VI, 23/06/2015, n. 35797

Difformi Cass. pen. sez. III, 04/06/2013, n. 41692

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 420-ter, c.p.p., sotto la rubrica «Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore», prevede che “1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.

  1. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
  2. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.
  3. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
  4. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso”.

Per quanto qui rileva, si noti che la possibilità di richiedere il differimento dell’udienza per adesione all’astensione proclamata dalla categoria sussiste non solo con riferimento alle udienze pubbliche, ma anche con riferimento alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria: in tal caso il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione a pena di nullità della sentenza per mancata assistenza dell’imputato ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180: nullità da considerarsi a regime intermedio e non assoluta ex art. 179, comma 1, dal momento che l’assistenza del difensore non è prevista come obbligatoria (Cass. pen. sez. Unite, 14/4/2015, Tibo, in Gdir, 2015, 2083, secondo cui, tuttavia, in questi casi qualora il difensore dell’imputato o indagato non sia comparso, non esprimendo quindi alcun consenso al rinvio, nemmeno implicito, o comunque non abbia a sua volta proposto richiesta di astensione, così comunque mostrando un proprio interesse a una celere definizione del procedimento, la manifestazione di volontà di astenersi e di ottenere un rinvio avanzata esclusivamente dal difensore della persona offesa – o di altro soggetto del procedimento diverso dall’indagato, dall’imputato, dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria o dal responsabile civile – non implica anche il diritto di ottenere dal giudice il rinvio dell’udienza camerale).

Se, dunque, legittimamente il processo deve essere rinviato ove ricorra un impedimento dell’imputato e del suo avvocato, può altrettanto dirsi nel caso in cui ad essere impedito legittimamente sia il rappresentante del Pubblico Ministero, così da giustificarsi il rinvio del processo e la sospensione del termine di prescrizione del reato? Orbene, secondo costante giurisprudenza, non può ritenersi che tale rinvio sia causa di sospensione del decorso della prescrizione, in quanto, non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Cass. pen. sez. V, n. 18101 del 22/02/2018, C., CED Cass. 272867 – 01; Cass. pen. sez. VI, n. 35797 del 23/06/2015, O., CED Cass. 264722 – 01; contra,  però, Cass. pen. sez. III, n. 41692 del 04/06/2013, M., CED Cass. 256697 – 01).

Orbene, sul punto merita di essere ricordato che le cause di sospensione ai sensi dell’art. 159 c.p. sono collegate a fatti processuali oggettivi (come è per la richiesta di autorizzazione a procedere, le rogatorie all’estero, la sospensione ex art. 420-quater c.p.p.), o sono conseguenti a impedimenti delle parti e dei difensori, ovvero a richieste di differimento dell’imputato o del suo difensore. Si tratta di cause tassativamente previste, di stretta interpretazione, fra le quali non viene indicato l’impedimento né della parte pubblica, né tantomeno del giudice.

La natura di norme di strette interpretazione deriva dal bilanciamento operato dal legislatore tra valori tutti di rango costituzionale, prima fra tutti la garanzia dell’imputato a non essere punito per effetto del decorso del tempo. Infatti, come osservato anche di recente dalla Corte costituzionale, da una parte, c’è l’esigenza che – mediante l’esercizio obbligatorio dell’azione penale ad opera del pubblico ministero (art. 112 Cost.) – i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti perché il rispetto di quest’ultima appartiene ai fondamentali del comune vivere civile, mentre la sua violazione crea, in misura direttamente proporzionale alla gravità del fatto, allarme sociale e mina la fiducia dei cittadini. Nello stesso verso, inoltre, rileva la tutela delle vittime dei reati: la persona offesa ha anch’essa diritto, quando costituita parte civile, all’accertamento del reato per ottenere il risarcimento del danno per la lesione subita.

Tali interessi devono appunto bilanciarsi con l’interesse e la garanzia per l’imputato di andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della prescrizione e che si traduce nel diritto dell’imputato ad ottenere dal giudice penale – una volta decorso il termine di prescrizione del reato – il riconoscimento, con sentenza di proscioglimento, dell’estinzione del reato (art. 157, comma 1, c.p.) (Corte cost. sentenza n. 278/2020, che per altro richiama anche all’«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (…) l’allarme della coscienza comune» – Corte cost. sentenza n. 393/2006; in precedenza, Corte cost. sentenza n. 202/1971; Corte cost. ordinanza n. 337/1999 – nonché il “diritto all’oblio” – sentenze Corte cost. n. 115/2018, Corte cost. n. 24/2017, Corte cost. n. 45/2015, Corte cost. n. 143/2014 e Corte cost. n. 23/2013).

È evidente che, tenuto conto degli interessi di rilievo costituzionale in gioco, la sospensione non possa essere giustificata se non a fronte a impedimenti oggettivi. Ciò non accade per l’ufficio del pubblico ministero che è invece impersonale (Cass. pen. sez. IV, n. 7009 del 03/06/1997, A., CED Cass. 209284 – 01; Cass. pen. sez. IV, n. 8957 del 28/05/1993, CED Cass. 195192 – 01), tanto che l’art. 53 c.p.p., che garantisce l’autonomia del pubblico ministero in udienza per evitare sostituzioni arbitrarie, a tal fine ne norma i casi, fra i quali indica quello di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio nonché di consenso dello stesso magistrato alla sostituzione.

In tal senso è evidente che in caso di astensione del magistrato del pubblico ministero, anche se onorario, si verifichi un caso di impedimento a seguito del quale il procuratore della Repubblica debba provvedere alla sostituzione. Il che offre il rimedio alla astensione del magistrato onorario, dovendo ritenersi che l’impedimento conseguente alla adesione all’astensione di categoria non può rilevare, in quanto il pubblico ministero di udienza è surrogabile: ciò rende conto del perché ai fini della sospensione della prescrizione non rilevi l’impedimento della persona fisica del pubblico ministero, ma esclusivamente quello della parte privata.

Nel caso in esame, pertanto, in cui risultava un solo rinvio per l’astensione della magistratura onoraria, che vedeva aderirvi il vice procuratore onorario presente in udienza, la S.C. ha ritenuto che ciò non comportasse alcuna sospensione del termine di prescrizione, con la conseguenza che il reato doveva considerarsi estinto.

Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 157 c.p.

Art. 159 c.p.

Art. 53 c.p.p.

Art. 420-ter c.p.p.

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