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Sequestro: in caso di pensione va tutelato il minimo vitale

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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva respinto l’istanza di dissequestro della somma depositata sul proprio conto corrente, importo che era stato sottoposto a sequestro preventivo, la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 18 novembre 2022, n. 43959 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui dovevano ritenersi impignorabili le pensioni nei limiti di ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà – ha ribadito il recente principio, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.

Cassazione penale, Sez. II, sentenza 18 novembre 2022, n. 43959

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. Unite, 7 luglio 2022, n. 26252
Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 545, c.p.c., sotto la rubrica «Crediti impignorabili», stabilisce, per quanto di interesse, al penultimo comma che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”, aggiungendo all’ultimo comma che “Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio”.

Il D.L. 09/08/2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti bis), convertito con L. 21/9/2022, n. 142, ha modificato il settimo comma della disposizione, modificando l’ammontare pignorabile, prevendo, nel particolare che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o di assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La disposizione rialza il limite di pignorabilità delle pensioni ora pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con in ogni caso, il limite minimo di euro 1.000,00. Si segnala che l’importo dell’assegno sociale, nella misura piena, per il 2022 è di euro 468,28 per 13 mensilità, come statuito dalla circ. INPS 28/2/2022, n. 33. Si tratta di tutta evidenza di una chiara esigenza sociale, volta ad assicurare lo svolgimento delle minime necessità di vita.

Anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito che non esiste un’impignorabilità assoluta di salari e stipendi per la parte che serve a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita: rimane quindi confermata la pignorabilità, pure con i limiti – oggi aggiornati dalla recente riforma – di tali somme (cfr. Corte cost. 03/12/2015, n. 248). Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

La disposizione si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 27/6/2015, n. 83. La disposizione, introdotta con il D.L. n. 83/2015, è poi stata convertita in legge senza modifiche (L. 06/08/2015, n. 132).

Nell’ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico – o ad esso assimilato – e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell’art. 545, comma 8, con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (Cass. pen. 11/02/2021, n. 10772). Il punto ha visto il prodursi di un contrasto in giurisprudenza (cfr. Cass. pen., 27/05/2020, n. 16055, secondo la quale l’art. 545 e i limiti di impignorabilità ivi previsti non si applicano in quanto la confisca penale è posta a tutela di un interesse pubblico, mentre la norma codicistica tutela un interesse di natura privata), su cui si sono espresse le S.U., ribadendo che i limiti previsti dall’art. 545 si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Cass. pen. sez. Unite, 07/07/2022, n. 26252, Cinaglia).

In ogni caso è bene evidenziare che i limiti alla pignorabilità dei beni di cui all’art. 545non operano con riguardo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., spettando tuttavia al giudice, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e al criterio di proporzionalità, valutare se, nel caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all’indagato il c.d. minimo vitale (Cass. pen. 21/01/2021, n. 3981).

Tanto premesso, nel caso in esame, il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato contro l’ordinanza con la quale il GIP del tribunale aveva rigettato l’istanza di dissequestro della somma di 411,59 euro depositata sul proprio conto corrente: tale importo era stato a sua volta sottoposto a vincolo reale con provvedimento di sequestro preventivo.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell’indagato ne sosteneva l’erroneità, richiamando la decisione delle Sezioni Unite sulla impignorabilità delle pensioni nei limiti di ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, osservando come il Collegio del riesame avesse omesso di tenere conto del principio di diritto affermato da tale pronuncia.

La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha ricordato come già le Sezioni Unite hanno affermato che “se l’esigenza di assicurare il minimo vitale è la “chiave di volta” delle disposizioni in tema di disciplina della pignorabilità dei crediti da lavoro e dei trattamenti pensionistici (indubbiamente equiparabili tra loro sotto tale profilo), la conclusione per cui tale disciplina deve valere anche in caso di ablazione da sequestro per equivalente rappresenta il fisiologico e necessitato epilogo delle premesse di cui si è detto”.

Nel caso di specie, ha osservato la Cassazione, il tribunale, pur dando atto che gli accrediti sul conto corrente dell’indagato avevano natura pensionistica, aveva confermato il diniego del dissequestro, sostenendo che dagli atti non emergessero elementi tali da far ritenere che la misura cautelare fosse eccessivamente afflittiva in relazione al minimo vitale, né che provenisse o meno da lavoro autonomo. E tuttavia per le Sezioni Unite, l’origine del trattamento pensionistico da lavoro autonomo non incide sul principio affermato, mentre l’entità dell’attivo di conto corrente sottoposto a sequestro induce a far approfondire la questione della afflittività del vincolo apposto. Andava constatato peraltro, conclude la Cassazione, che dalla consultazione degli atti, necessaria al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso, emergeva – a differenza di quanto affermato dal tribunale del riesame – che in sede di riesame l’indagato aveva prodotto la documentazione relativa al trattamento pensionistico maturato in suo favore in Germania, con traduzione dal tedesco.

Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 545 c.p.p.

Art. 321 c.p.p.

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