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Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova

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Procedura penale

Riforma processo penale

Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla prova

lunedì 05 dicembre 2022

di Giordano Luigi Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

La riforma “Cartabia” si è occupata anche della disciplina dei riti alternativi. Le novità consistono in un ampliamento delle possibilità di accesso ai riti speciali e in un aumento dei vantaggi premiali connessi alla loro scelta. Esse sono limitate e soprattutto non sembrano in grado di determinare radicali trasformazioni nell’approccio tali riti, sebbene si continui a confidare sugli stessi per il sostanziale recupero di efficienza del processo penale ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano per la ripresa dell’Europa. Sussiste anzi il rischio che le riforme realizzate, più che ridurre i carichi del rito dibattimentali, sottraggano spazi ora all’uno, ora all’altro procedimento deflattivo, senza un reale beneficio per il sistema giustizia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. n. 38/L). In questa seconda parte tratteremo le modifiche alla disciplina del giudizio immediato, la riforma del decreto penale di condanna e le modifiche alla disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. n. 38/L

Le modifiche alla disciplina del giudizio immediato

L’art. 1, comma 10, lett. c), della legge delega n. 134 del 2021 ha assegnato al legislatore delegato due puntuali direttive:

– prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, l’imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’art. 438, comma 1, c.p.p. oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

– prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato.

L’obiettivo perseguito è evidente: si intende favorire la trasformazione del giudizio immediato in un rito speciale, consentendo il recupero della definizione del procedimento con un rito alternativo nei casi in cui un primo tentativo non sia andato a buon fine.

La ratio che ha ispirato la legge delega, invero, risulta solo parzialmente conforme alle indicazioni desumibili dagli indirizzi della giurisprudenza di legittimità.

In tema di giudizio immediato, infatti, qualora l’imputato avesse tempestivamente richiesto il rito abbreviato condizionato e l’istanza fosse stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, un indirizzo giurisprudenziale non riteneva tardiva e, dunque, inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato semplice formulata all’udienza camerale di cui all’art. 458, comma 2, c.p.p. (Cass. pen. sez. I, n. 21439 del 03/04/2019). In particolare, secondo questa impostazione, l’art. 438, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, il quale – nel prevedere che, con la richiesta di rito abbreviato condizionato può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice o di patteggiamento – introduce una mera facoltà e non l’obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale.

In caso di rigetto della richiesta di patteggiamento avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, invece, un orientamento giurisprudenziale riteneva ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato solo se tale istanza fosse stata formulata, in via subordinata, nei termini di legge (Cass. pen., Sez. II, n. 8997 del 18/11/2014, dep. 2015).

L’attuazione di tali direttive da parte del D.Lgs. n. 150/2022 ha determinato la modificazione di diverse norme del codice di rito.

Iniziando dalla disciplina del decreto di giudizio immediato, è stato modificato l’art. 456, comma 2, c.p.p.: è stato previsto che il decreto debba contenere anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 ovvero “la sospensione del procedimento con messa alla prova”. Questo intervento, piuttosto che ad attuare le direttive della legge delega n. 134/2021, è servito a recepire nel codice di rito il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 19/2020 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, c.p.p., per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva che il decreto che dispone il giudizio immediato contenesse tale avviso. La Corte aveva ribadito quanto già affermato in precedenza con riferimento ad altri riti premiali, rilevando che, poiché anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale è anticipato rispetto al dibattimento, l’eventuale omissione del relativo avviso può determinare un pregiudizio irreparabile del diritto di difesa, analogamente a quanto avviene con riguardo al procedimento per decreto.

L’art. 27, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022, poi, ha riformato l’art. 458, comma 2, c.p.p., stabilendo che, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, qualora sia presentata richiesta di giudizio abbreviato, il giudice debba “in ogni caso” fissare l’udienza in camera di consiglio per la sua valutazione.

Per una migliore cognizione della portata della riforma, occorre fare un passo indietro.

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, come è noto, l’imputato può chiedere, ai sensi dell’art. 458, comma 1, c.p.p., di essere giudicato con rito abbreviato.

In tale caso, il giudice chiamato a valutare la domanda di rito abbreviato proposta nell’ambito del giudizio immediato ed a celebrare il relativo procedimento speciale non può essere, per ragioni di incompatibilità, lo stesso che abbia decretato l’accoglimento della richiesta di giudizio immediato. L’espressione “giudizio” di cui all’art. 34, comma 2, c.p.p., infatti, non comprende solo la forma dibattimentale del giudizio stesso, ma si estende ad ogni procedimento di definizione del merito, e, dunque, anche al rito abbreviato (Corte cost. n. 401/1991).

Nell’ipotesi in cui la richiesta di rito abbreviato si innesti su una richiesta di giudizio immediato (o anche di emissione di decreto penale di condanna), in particolare, vi è un vaglio di ammissibilità, “de plano“, che riguarda unicamente i requisiti formali dell’istanza stessa e, quindi la tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all’intero processo a carico dell’imputato (Cass. pen. sez. III, n. 45683 del 11/10/2011; Cass. pen. sez. I, n. 22136 del 15/01/2016). Se risultano carenti tali requisiti di ammissibilità, la richiesta verrà dichiarata inammissibile, con prosecuzione del giudizio con le forme del rito immediato.

In caso di ritenuta ammissibilità, il giudice designato secondo le regole dell’ordinamento giudiziario (un giudice diverso, dunque, da quello che ha emesso il decreto di giudizio immediato, incompatibile ex art. 34, comma 2, c.p.p.), fissa l’udienza, procedendo, in contraddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta di giudizio abbreviato.

Tale valutazione riguarda ovviamente in modo particolare la richiesta di giudizio abbreviato subordinato all’integrazione della prova ai sensi dell’art. 438, comma 5, c.p.p., essendo stato escluso, per il giudizio abbreviato cd. “secco”, dalla L. n. 479/1999 l’originario requisito della necessaria definibilità del processo allo stato degli atti.

Il decreto di fissazione dell’udienza per la valutazione della richiesta di giudizio abbreviato, peraltro, non segna l’ammissione dello stesso. I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, pertanto, decorrono dall’ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 458, comma 2, c.p.p. (Cass. pen., sez. Unite, n. 30200 del 28/04/2011). In altri termini, con il decreto di fissazione dell’udienza per il rito abbreviato, il giudice si limita a valutare la regolarità formale della richiesta, ma non procede ancora all’apertura del giudizio abbreviato, il quale si apre soltanto con l’emanazione, in udienza, della relativa ordinanza ammissiva.

Del resto, se il momento iniziale del giudizio abbreviato fosse da individuare nel decreto di fissazione dell’udienza emanato “de plano“, l’imputato sarebbe privato della facoltà di precisare gli esatti termini della richiesta di giudizio abbreviato in contraddittorio fra le parti; con la conseguenza che sarebbe vanificata la finalità deflattiva del rito, coerente con il principio di ragionevole durata del processo (argomentando dalla sentenza della Corte costituzionale n. 115/2001).

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, tuttavia, in tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell’ambito del giudizio immediato, l’omessa fissazione dell’udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 458, comma 2, c.p.p., non determina la nullità assoluta o l’abnormità del decreto di rigetto “de plano” della richiesta e della contestuale fissazione dell’udienza per il giudizio immediato, emesso dal GIP, ma soltanto una nullità di ordine generale, avendo la stessa comportato un’indebita compressione dei diritti di difesa (Cass. pen. sez. III, n. 5236 del 25/05/2016, dep. 2017, Rv. 269010 – 01), sanabile per iniziativa di parte reiterando la richiesta in limite del giudizio dibattimentale (come previsto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 23/05/2003, ed ormai dall’art. 438, comma 6, c.p.p.).

Intervenendo su tale disciplina, l’art. 27, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 ha riformato l’art. 458, comma 2, c.p.p., stabilendo che il giudice, ricevuta la richiesta di giudizio abbreviato, debba “in ogni caso” fissare l’udienza in camera di consiglio per la valutazione di tale richiesta.

La fissazione dell’udienza è resa obbligatoria in quanto essa è funzionale ad incentivare la trasformazione del giudizio immediato in un rito speciale.

È stato introdotto, infatti, il nuovo comma 2-bis nell’art. 458 c.p.p. Secondo tale disposizione, se il giudice all’udienza e, dunque, nel contraddittorio delle parti, rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 1, c.p.p., l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Se non è accolta alcuna delle richieste di rito speciale, secondo il nuovo comma 2-ter del medesimo art. 458 c.p.p., il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

L’udienza fissata dal giudice per la valutazione della richiesta di definizione secondo il giudizio abbreviato condizionato, dunque, è il “luogo” nel quale, qualora il rito non sia ammesso, la parte può avanzare una nuova domanda di definizione del procedimento secondo un rito alternativo.

L’interpolazione dell’art. 446 c.p.p., che disciplina la richiesta di applicazione della pena ed il relativo consenso dell’altra parte, invece, è stata resa necessaria dal mero raccordo con la nuova formulazione dell’art. 458, comma 2, c.p.p. Questa norma, come si è appena visto, ormai consente la formulazione della richiesta di applicazione della pena anche all’udienza fissata per l’ammissione dell’abbreviato, nel caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria cui fosse stato subordinato il rito speciale. L’art. 446 c.p.p., pertanto, ormai prevede che la richiesta di applicazione della pena, se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, possa essere formulata:

– entro il termine e con le forme stabilite dall’art. 458, comma 1, c.p.p.;

– oppure all’udienza prevista dall’art. 458, comma 2-bis, c.p.p.

La disciplina della richiesta di applicazione della pena, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, è comunque stata innovata con l’introduzione del nuovo art. 458-bis c.p.p.

Secondo questa disposizione, quando è formulata la richiesta di applicazione della pena prevista dall’art. 446 c.p.p., il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.

Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l’imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato. Dunque, il rigetto della richiesta di applicazione della pena non preclude definitivamente l’accesso ai riti speciali (art. 458-bis, comma 2, c.p.p.). L’imputato, infatti, potrà chiedere la sospensione con messa alla prova o il giudizio abbreviato.

Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, trova applicazione l’ultimo periodo dell’art. 458, comma 2, c.p.p., cioè le regole che caratterizzato tale rito speciale.

Nel caso di rigetto delle richieste, invece, si applica l’art. 458, comma 2-ter, c.p.p.: il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

Il dissenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della richiesta di applicazione della pena, pertanto, non impedisce la proposizione di una nuova domanda di definizione del giudizio secondo un rito alternativo.

La riforma del decreto penale di condanna

L’art. 1, comma 10, lett. d), della legge delega n. 134/2021 ha assegnato al legislatore delegato tre direttive stringenti:

– prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p.;

– stabilire che, nei casi previsti dall’art. 460, comma 5, c.p.p., ai fini dell’estinzione del reato, sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;

– assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

La prima direttiva è stata attuata per mezzo della modifica dell’art. 459, comma 1, c.p.p., che disciplina il procedimento per decreto nel procedimento penale, e dell’art. 64 D.Lgs. 8/6/2001, n. 231, che regola il procedimento monitorio nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. In entrambi i casi, il termine entro il quale il pubblico ministero può presentare la richiesta motivata di decreto penale di condanna è stato fissato in un anno in luogo della precedente previsione di sei mesi. Tale termine è stato stabilito facendo riferimento al termine ordinario di durata delle indagini preliminari, che è stato rideterminato dal novellato art. 405, comma 2, c.p.p. proprio in un anno (mentre il termine di durata delle indagini per le contravvenzioni è stato fissato in sei mesi e quello per i reati di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p. in un anno e sei mesi).

Il secondo criterio direttivo è stato attuato con la modifica dell’art. 460, comma 5, c.p.p. Questa disposizione prevedeva che il reato si estingueva se, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commetteva un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

L’estinzione del reato e di ogni effetto penale di cui all’art. 460, comma 5, c.p.p., quindi, comportava, come conseguenza, l’estinzione della pena non ancora espiata o riscossa (Cass. pen. sez. I, n. 10314 del 30/1/2020; Cass. pen. sez. I, n. 10235 del 23/1/2018).

La norma è stata modificata prevedendo che l’effetto estintivo del reato si produca solo se l’imputato ha pagato la pena pecuniaria e non più semplicemente quando l’imputato non commetta altri reati nei termini dapprima indicati.

L’estinzione, come è noto, comporta il venir meno di ogni effetto penale della condanna, la quale non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, infatti, non ricorre nel caso in cui l’imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Cass. pen. sez. IV, n. 5030 del 17/01/2014).

La concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., inoltre, non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall’art. 163 c.p. (Cass. pen. sez. V, n. 11709 del 15/10/2019, dep. 2020).

La disciplina che deriva dalla modifica normativa distingue il procedimento per decreto da quello di applicazione della pena su richiesta: l’art. 136 disp. att. c.p.p., infatti, stabilisce che l’effetto estintivo dell’applicazione della pena su richiesta non si produca nel caso di “volontaria sottrazione” dell’imputato alla pena. Tale differenza, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo, appare giustificata dalla maggiore premialità del decreto penale di condanna rispetto all’applicazione concordata della pena. Il condannato in via monitoria, infatti, non solo beneficia della possibilità di irrogazione di una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale, ma, per effetto dell’attuazione del terzo criterio della legge delega dapprima indicato, nel caso di pagamento tempestivo e di acquiescenza fruisce di un’ulteriore riduzione di un quinto della pena inflitta.

Ed infatti è stato modificato ulteriormente l’art. 460, commi 1 e 5, c.p.p., essendo stato previsto che, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il giudice, pertanto, nel decreto penale, deve indicare due somme: quella “intera”, da pagare in esito all’acquiescenza al decreto e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica dello stesso, con contestuale rinuncia all’opposizione (art. 460, comma 1, lett. h-ter), c.p.p.).

Il decreto penale, inoltre, deve contenere anche l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 460, comma 1, lett. h-bis), c.p.p.).

Va poi evidenziato che, sulla disciplina del decreto penale di condanna, producono riflessi rilevanti l’ampliamento dell’area operativa delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: con decreto penale di condanna la pena detentiva fino a un anno potrà essere sostituta con la pena pecuniaria (l’art. 20-bis c.p. prevede che la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno, così raddoppiando il limite di pena detentiva precedente) e la pena detentiva fino a tre anni potrà essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità, se vi è la richiesta dell’imputato prima dell’emissione del decreto penale (art. 459, comma 1-bis, c.p.p.) ovvero successiva all’adozione del provvedimento (art. 459, comma 1-ter, c.p.p). Si tratta di una innovazione significativa, perché il decreto penale di condanna contemplava esclusivamente la possibilità di condannare l’imputato al pagamento di una pena pecuniaria. La prima modalità di accesso al lavoro di pubblica utilità, peraltro, lascia adito a forti dubbi: l’indagato deve farne richiesta prima dell’esercizio dell’azione penale; il pubblico ministero rimane libero di scegliere i modi per l’esercizio dell’azione penale, anche non ricorrendo alla richiesta di decreto penale. In buona sostanza sembra sia stata prevista l’acquisizione di una sorta di disponibilità preventiva dell’imputato, soggetta all’effettiva richiesta ed emissione del decreto penale di condanna.

Un impatto significativo sul rito in esame, infine, potrebbe derivare dalla riforma del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie (in particolare è stato riformato l’art. 660 c.p.p. allo scopo di restituire effettività a tale tipologia di pena principale).

Le modifiche alla disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova

Per completezza appare utile anche illustrare la principale innovazione relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova che riguarda l’introduzione della possibilità di proposta di applicazione di tale istituto da parte del pubblico ministero. Ove questi formuli la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis, comma 1, c.p.p.).

La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dal nuovo art. 554-bis c.p.p. (altrimenti la richiesta può intervenire nell’udienza preliminare, fino che non siano formulate le conclusioni a norma degli art. 421 e 422, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo o, ancora, se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, entro il termine e con le forme stabiliti dall’art. 458, comma 1, c.p.p. ovvero, nel procedimento per decreto, con l’atto di opposizione) (art. 464-bis, comma 2, c.p.p.).

La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Essendo stato abrogato l’art. 583, comma 3, c.p.p., la relativa disciplina è stata inserita nell’art. 464-bis c.p.p.

All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma prevede anche le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

La proposta di messa alla prova del pubblico ministero è disciplinata dal nuovo art. 464-ter.1c.p.p.

Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p., può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

Entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

Il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, c.p.p., cioè quando “reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere altri reati”, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato.

A questo punto, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato.

Il giudice per le indagini preliminari fissa udienza camerale ai sensi dell’art. 127 c.p.p. solo quando lo ritiene necessario ai fini della decisione. Se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato. Valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova. È necessario il consenso dell’interessato per determinare una durata del lavoro di pubblica utilità superiore a quella individuata nel programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna e presentato dall’imputato (Cass. pen. sez. IV, n. 481 del 26/10/2021).

In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso (art. 464-septies c.p.p.).

Appare utile segnalare che, secondo l’indirizzo ormai consolidato, ai fini della valutazione di idoneità del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, nella valutazione dell’idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva e sulla intensità del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione, applicando in via analogica gli indici di cui all’art. 133 c.p. (Cass. pen. sez. III, n. 55511 del 19/09/2017).

Il giudice deve valutare l’adeguatezza della durata del lavoro di pubblica utilità stabilita nel programma trattamentale alla luce dei canoni di cui all’art. 133 c.p., tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari dell’imputato, non essendo legittima la determinazione della durata applicando il canone di equipollenza tra un giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative prevista dall’art. 54D.Lgs. 28/8/2000, n. 274 (Cass. pen. sez. VI, n. 44646 del 01/10/2019). Non sussiste, infine, alcuna contraddittorietà tra il rigetto dell’ammissione al beneficio della messa alla prova fondato sul pericolo di recidivanza e la successiva esclusione della recidiva contestata, posto che l’art. 464-quater, comma 3, c.p.p., prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133, c.p., reputi idoneo il programma di trattamento e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, mentre l’esclusione della recidiva, pur correttamente contestata sulla base dei precedenti penali, è ordinata quando il giudice ritiene che la reiterazione dell’illecito non sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Cass. pen. sez. III, n. 23426 del 29/04/2022).

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