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Impianti di interesse strategico nazionale: le modifiche introdotte dal D.L. n. 2/2023

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Impianti strategici

Impianti di interesse strategico nazionale: le modifiche introdotte dal D.L. n. 2/2023

mercoledì 11 gennaio 2023

di Crimi Francesco Avvocato Specialista in diritto penale in Torino

Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 ( G.U. n. 4 del 5 gennaio 2023) introduce misure penali interessanti e volte a garantire, ove possibile e in presenza di precisi presupposti, la continuità delle attività strategiche di interesse nazionale anche successivamente alla realizzazione di illeciti penali.

D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 – G.U. n. 4 del 5 gennaio 2023

Il presente contributo si propone di evidenziare, sia pure sommariamente, le modifiche introdotte dal D.L. n. 2 del 5/1/2023 recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”.

Ad un esame sia pure non approfondito si apprezza come il testo legislativo in commento risulti proteso a salvaguardare determinati contesti industriali che, anche in ragione del fenomeno contingente del caro-energia ovvero di altre esternalità negative, versino in una preoccupante situazione di carenza di liquidità, a sua volta potenzialmente in grado di dare impulso a seriazioni causali penalmente rilevanti.

In ragione di ciò il legislatore ha predisposto tutta una serie di misure e cautele volte, ad un tempo, a salvaguardare determinati beni di rilevante rango ed esposti a pericolo ovvero lesi da comportamenti penalmente rilevanti e a garantire, ove possibile, la continuità degli impianti di interesse strategico nazionale, intervenendo in maniera oculata ed efficace laddove l’attività gestoria di tali imprese risulti non adeguata.

Nello specifico si prevede l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria, per quanto concerne le società partecipate dallo Stato non quotate in borsa, su istanza del socio pubblico detentore di una minoranza qualificata di quote azionarie, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

Per quanto maggiormente interessa ai fini del presente contributo il decreto contiene altresì disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale (qualificati tali alla luce delle coordinate normative scolpite nell’art. 1 del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231) volte a bilanciare ragionevolmente l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale e la concomitante e ineludibile esigenza, come detto, di tutelare beni giuridici di elevato rango e necessari per la coesione sociale, quali il diritto al lavoro e la tutela dei posti di lavoro nonchè il beni della salute e della salubrità ambientale.

Anzitutto si prevede che qualora sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che possa determinare l’interruzione della continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati pur sempre di interesse strategico nazionale, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell’attività dell’ente tramite la figura del commissario.

Il decreto prevede, altresì, che non possano irrogarsi sanzioni interdittive nei casi in cui l’ente abbia adottato modelli organizzativi coerenti con quelli delineati nei provvedimenti relativi alla procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale e diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia degli altri beni giuridici protetti dall’ordinamento.

Più in particolare il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche appunto  attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Inoltre, il giudice deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni del caso e comunque necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente. Tali prescrizioni verranno dettate anche tenendo conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Tuttavia, tali previsioni normative di favor non si applicheranno qualora dalla prosecuzione dell’attività produttiva possa derivare un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione.

Il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l’autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, potrà essere oggetto di impugnazione ai sensi dell’articolo 322-bis c.p.p., anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso sull’appello avverso il provvedimento si pronuncia, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.

Infine, all’art. 7 è prevista la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, ovviamente nel caso in cui si tratti di fatti che siano derivati dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici e se il soggetto ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

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