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Il reato di maltrattamenti non presuppone l’instaurazione di un rapporto “aguzzino-vittima”

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Reati contro la persona

Reati contro la famiglia

Il reato di maltrattamenti non presuppone l’instaurazione di un rapporto “aguzzino-vittima”

lunedì 23 gennaio 2023

a cura della Redazione Wolters Kluwer
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto un uomo dal reato di maltrattamenti posto in essere nei confronti della compagna con cui conviveva more uxorio, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 12 gennaio 2023, n. 809 – nell’accogliere la tesi del PM e della parte civile secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la persona offesa non era rimasta succube delle vessazioni subite, tra i conviventi non essendosi creato quel rapporto “aguzzino-vittima” ritenuto necessario al fine della configurabilità del reato – ha invece affermato il principio secondo cui il reato di cui all’art. 572 c.p., richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, consistente nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da risultare concretamente idonei a cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni. A fronte dell’oggettiva ricorrenza di tali presupposti, il reato non è escluso per effetto della minore o maggior capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, come pure non è richiesto che la condotta maltrattante sia tale da rendere la vittima succube dell’autore del reato.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 12 gennaio 2023, n. 809

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. VI, 04/03/1996, n. 4015
Difformi Cass. pen. sez. II, 01/12/1965, n. 1719 dep. 1966

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 572 c.p., sotto la rubrica «Maltrattamenti contro familiari e conviventi», punisce con la reclusione da tre a sette anni, la condotta di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Il reato di cui all’art. 572 c.p., richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, consistente nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita (Cass. pen. sez. VI, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 2004. CED Cass. 228461).

L’abitualità della condotta, pertanto, deve essere idonea a determinare uno stato di sofferenza e di umiliazione nella vittima senza che, tuttavia, ciò debba necessariamente comportare la riduzione della stessa in uno stato di sudditanza psicologica.

A ben vedere, l’art. 572 c.p. – a differenza di quanto invece previsto nell’art. 612-bis c.p. – non richiede affatto un’indagine circa le conseguenze determinate sul piano strettamente interiore della persona offesa, indicando quale elemento costitutivo del reato la sola condotta oggettivamente maltrattante, posta in essere in maniera abituale.  Rispetto alla struttura del reato, pertanto, non è consentito introdurre un ulteriore elemento costitutivo rappresentato dall’instaurazione di un rapporto di soggezione della persona offesa, proprio perché la norma richiede esclusivamente che siano realizzati atti idonei a “maltrattare” e, quindi, a provocare una sofferenza morale o psichica che, tuttavia, non deve necessariamente comportare che la vittima risulti soggiogata dall’autore del reato.

È del tutto irrilevante, pertanto, che la persona offesa dimostri una maggiore o minore capacità di resistenza, come pure il mantenimento di un’autonomia decisionale, posto che tali dati attengono essenzialmente ad un profilo strettamente soggettivo che, tuttavia, non inficiano l’idoneità della condotta illecita a determinare uno stato di sofferenza nella persona che la subisce. Del resto, ove si ritenesse che i maltrattamenti integrino il reato di cui all’art. 572 c.p. solo in presenza della soggettiva percezione della loro offensività, si introdurrebbe un parametro confliggente con il principio di tipicità dell’illecito penale e, peraltro, si farebbe dipendere la configurabilità del reato da un elemento estraneo alla condotta dell’agente e ricollegato alla maggiore o minore sensibilità e capacità di resistenza della persona offesa.

A tal proposito basti considerare le più diversificate percezioni che la vittima di maltrattamenti può avere rispetto a tale condotta a seconda di qualità personali o condizionamenti socioculturali che, ove ritenuti rilevanti, introdurrebbero un grado di assoluto relativismo nell’individuazione del reato, evidentemente incompatibile con la necessaria oggettività della tipizzazione dell’illecito. In buona sostanza, il reato in esame presuppone l’accertamento di condotte oggettivamente lesive della sfera psico-fisica del convivente, a fronte delle quali il grado di sofferenza in concreto indotto non costituisce un elemento costitutivo del reato.

La condotta maltrattante deve essere oggettivamente idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, ma ciò non implica anche che la persona offesa debba essere necessariamente succube, intendendosi con tale locuzione una sostanziale incapacità di reazione.

Il fatto che la persona offesa sia totalmente succube del soggetto maltrattante può rilevare, ma solo in senso dimostrativo dell’intensità e dell’effetto conseguente al reato, ma non può attribuirsi a tale condizione soggettiva il ruolo di elemento costitutivo del reato. In altri termini, per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima perché la norma, nel reprimere l’abituale attentato alla dignità della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (Cass. pen. sez. VI, n. 4015 del 04/03/1996, G., CED Cass. 204653). Fa, invero, eccezione una risalente pronuncia secondo cui per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia sarebbe necessario che l’autore abbia posto in essere un complesso di attività rivolte, sia oggettivamente sia nella rappresentazione dello stesso soggetto, all’avvilimento o alla durevole oppressione della vittima (Cass. pen. sez. II, n. 1719 del 01/12/1965, dep. 1966, B., CED Cass. 100792).

Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato, assolveva l’imputato dai reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale consumata e tentata, nonché tentata violenza privata, commessi, durante la convivenza more uxorio, ai danni della sua ex compagna.

La Corte di appello operava una completa ricostruzione del quadro probatorio, ritenendo che, in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, risultava provata la reiterazione abituale di atti offensivi commessi ai danni della persona offesa, condotte sorrette dal dolo generico consistito nella consapevolezza e volontà della condotta nella sua unitarietà.

Nella sentenza, in particolare, veniva ricostruita la serie di offese e minacce che l’imputato rivolgeva nei confronti della convivente, anche alla presenza di figli minori giungendo, in più occasioni, ad istigare i figli a rivolgersi alla madre con appellativi gravemente offensivi. Nonostante il quadro complessivamente accertato, la Corte di appello escludeva la sussistenza del reato di cui all’art. 572 c.p., sul presupposto che la persona offesa non era rimasta succube delle vessazioni subite; in particolare, si affermava che tra i conviventi non si sarebbe creato quel rapporto “aguzzino-vittima” ritenuto necessario al fine della configurabilità del reato.

Ricorrendo in Cassazione, il PM e la difesa di parte civile ne sostenevano l’erroneità, evidenziando come la Corte di appello, pur ritenendo provati i fatti integranti il reato di maltrattamenti in famiglia, ne avrebbe escluso la ricorrenza sulla base di valutazioni circa le ragioni della condotta lesiva e, soprattutto, escludendo che la persona offesa avrebbe percepito di essere sottoposta ad una condizione di vita umiliante e vessatoria, in sostanza escludendo la sussistenza del reato introducendo un elemento costitutivo del reato – lo stato di soggezione della persona offesa – che non è previsto dall’art. 572 c.p.

La Cassazione, nell’accogliere la tesi del PM e della parte civile, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. non ha ritenuto condivisibile l’affermazione sulla quale la Corte di appello incentrava l’esito assolutorio e, cioè, sull’assenza di un “rapporto aguzzino-vittima” che, nel caso di specie, non ricorreva in quanto si era ritenuto che la persona offesa “non solo risponde a tono all’imputato in svariate occasioni, ma mostra di non averne alcun timore e, soprattutto, di non sentirsi sottoposta ad un regime di vita umiliante e intollerabile tanto che non accenna mai a volersi separare”.

La Corte di appello, nell’esprimere tale giudizio, osserva la Cassazione, aveva premesso che nel caso di specie non si verteva nell’ipotesi di reciproche condotte maltrattanti, sicché l’intero ragionamento era basato essenzialmente sulla esclusione della sofferenza morale da parte della vittima, che non sarebbe rimasta succube del convivente. Tale impostazione, tuttavia, come sopra evidenziato, non trova alcun effettivo conforto nella consolidata giurisprudenza di legittimità, se si eccettua quella decisione risalente (1966) dianzi citata. Per le ragioni in precedenza esposte, ciò che rileva è quindi l’oggettiva idoneità della condotta ad imporre condizioni di vita umilianti e vessatorie, mentre il variabile grado di reazione e di sopportazione da parte della persona offesa rimane estranea alla tipicità del fatto.

Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 572 c.p.

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