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Condizioni di procedibilità: applicabili gli effetti favorevoli della riforma Cartabia

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Condizioni di procedibilità

Condizioni di procedibilità: applicabili gli effetti favorevoli della riforma Cartabia

martedì 24 gennaio 2023

di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
In tema di condizioni di procedibilità, le modificazioni apportate dalla riforma Cartabia – nella parte in cui hanno ampliato l’area dei reati perseguibili a querela includendovi anche i casi di cui agli artt. 640, 61 n. 7 c.p. – nell’ambito di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (art. 3 Cost., art. 7 Conv. EDU, art. 49 CDFUE) sono da ritenere applicabili, considerato che in tale finestra temporale possono produrre effetti in bonam partem, ai fini penali, in favore dei ricorrenti dopo la pubblicazione della disciplina in questione, pur se la stessa non sia ancora entrata in vigore. É quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 19 gennaio 2023, n. 2100.

Cassazione penale, Sez. II, sentenza 19 gennaio 2023, n. 2100

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. I, 14/05/2019, n. 39977

Cass. pen. sez. I, 18/05/2017, n. 53602

Cass. pen. sez. Unite, 21/06/2018, n. 40150

Difformi Cass. pen. sez. V, 28/11/2022, n. 45104

La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su una interessante questione in materia di condizioni di procedibilità, in particolare concernente la possibilità di applicare immediatamente gli effetti favorevoli, derivanti dalla modifica della procedibilità introdotta dalla riforma Cartabia, in una fase in cui la stessa, al momento della decisione della sentenza (intervenuta in data 4 novembre 2022), non era ancora entrata in vigore.

Sul punto i Supremi Giudici, in una fattispecie nella quale la Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale due soggetti erano stati condannati per il delitto di truffa, aggravato a norma dell’art. 61 n. 7 c.p., ha accolto la tesi difensiva secondo cui – atteso il disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. o) D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) per effetto del quale all’art. 640, comma 3 c.p. le parole “o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61 , primo comma, n. 7,” sono soppresse, con la conseguente procedibilità a querela del reato di cui all’art. 640 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 c.p. – l’intervenuta remissione della querela ed accettazione della stessa, in presenza di un evidente effetto più favorevole, conduceva ad applicare l’art. 2, comma 4, c.p.

Il fatto

La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale due soggetti erano stati condannati alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7 c.p.

Il ricorso

Contro la sentenza gli stessi proponevano ricorso per Cassazione. Nelle more della fissazione dell’udienza, varata la c.d. riforma Cartabia con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la difesa evidenziava come la parte civile costituita avesse provveduto personalmente a rimettere la querela, con contestuale accettazione da parte degli imputati. La circostanza, nella prospettazione difensiva, pur tenendo in debita considerazione la contestazione elevata, aveva una sua oggettiva rilevanza, atteso il disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) all’art. 640, comma 3, le parole “o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61 , primo comma, n. 7,” sono soppresse, con la conseguente procedibilità a querela del reato di cui all’art. 640 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 c.p. La presenza di un evidente effetto più favorevole per gli imputati doveva condurre ad applicare l’art. 2, comma quarto, c.p.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, come anticipato, ha accolto la tesi difensiva.

In particolare, la S.C. ha premesso che per effetto della previsione introdotta dall’art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022 n. 162, all’epoca della decisione non ancora convertito in legge, si era introdotta una proroga dell’entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. decreto attuativo della riforma Cartabia), inserendosi in particolare l’articolo 99-bis, che ne differiva l’entrata in vigore il 30 dicembre 2022. È stata, dunque, introdotta una proroga dell’originaria vacatio legis il cui fondamento era stato illustrato nell’ambito della II commissione permanente (giustizia) dalla Presidente e relatrice in data 16/11/2022, durante la terza seduta di commissione in sede referente avente ad oggetto la conversione in legge del D.L. 31 ottobre 2022 n. 162. Si era in tal senso evidenziato, come emerge dal resoconto sommario n. 3, che “L’articolo 6 del decreto-legge in conversione aggiunge al D.Lgs. n. 150/2022 (si tratta della cosiddetta “riforma Cartabia”) un nuovo articolo, l’articolo 99-bis, rubricato “Entrata in vigore” che prevede che il D.Lgs. n. 150/2022 entri in vigore il 30 dicembre 2022. Per effetto del decreto-legge l’entrata in vigore della riforma penale, prevista per il 1° novembre del 2022, è differita al 30 dicembre del 2022. Si tratta di un rinvio che, come espressamente precisa la relazione illustrativa si giustifica per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici”.

Anche in sede di conversione, dunque, così come nell’ambito della relazione illustrativa del d.l. citato, si era evidenziato come la proroga del termine di vacatio legis sia stata dettata dalla necessità di apprestare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici. L’intervento risultava, dunque, mirato alla mera conversione della disposizione con la quale il termine è stato prorogato. In tal senso, anche nell’ambito delle valutazioni della dottrina, si era sottolineata la natura tecnica di tale intervento, nel senso di una predisposizione di adeguate infrastrutture che rendano agevole il passaggio al nuovo sistema disegnato dalla riforma citata.

Dunque, in considerazione di quanto sopra, la Cassazione ha ritenuto che le modificazioni apportate – nella parte in cui hanno ampliato l’area dei reati perseguibili a querela includendovi anche i casi di cui agli artt. 640, 61 n. 7 c.p. – nell’ambito di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (art. 3 Cost., art. 7 Conv. EDU, art. 49 CDFUE) fossero da ritenere applicabili, considerato che in tale finestra temporale possono produrre effetti in bonam partem, ai fini penali, in favore dei ricorrenti dopo la pubblicazione della disciplina in questione, condividendosi, dunque, il principio già enunciato da Cass. pen. sez. I, n. 39977 del 14/05/2019, A., CED Cass. 276949-01, nel senso che pur non essendo posto in discussione il chiaro portato dell’art. 73 Cost. e dell’art. 10 delle preleggi, si è rilevato che la funzione di garanzia per i consociati e la necessità di apportare adeguate misure attuative per come evidenziato dagli atti parlamentari sopra citati, non possono determinare il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai modificata in senso favorevole per i ricorrenti per effetto di una successiva disposizione penale, già oggetto di pubblicazione e rinviata quanto alla sua efficacia sia a fine di conoscenza, che, successivamente, per realizzare le necessarie dotazioni e misure attuative della stessa, dovendosi escludere che in tale snodo il giudice abbia solo l’alternativa di rinviare la decisione o di ignorare la nuova disciplina, giungendo ad una decisione che determinerebbe il passaggio in giudicato del provvedimento nei confronti dei ricorrenti (Cass. pen. sez. I, n. 53602 del 18/05/2017, C., CED Cass. 271639-01), che, dunque, pur in presenza di una remissione di querela ritualmente accettata non potrebbero rientrare nel campo previsionale e nell’ambito dei principi di cui all’art. 2, comma quarto, c.p., che nel suo inciso finale individua il limite alla portata della disposizione più favorevole nella pronuncia di sentenza irrevocabile.

In tal senso, appare condivisibile, per la S.C., anche l’osservazione proposta da parte della dottrina, che ha chiarito come la ratio di garanzia collegata alla decorrenza del termine di vacatio Iegis, ovvero la conoscibilità, alla quale si aggiunge nel caso in esame la predisposizione di misure attuative adeguate per come evidenziato dalla relazione illustrativa al D.L. n. 162/2022 e dalle attività parlamentari in sede di conversione dello stesso, è un indispensabile presupposto per l’applicazione di norme penali sfavorevoli, non anche nel caso in cui, in un’ottica di pieno espletamento anche delle garanzie defensionali, si tratti di norma favorevole agli imputati come nel caso in esame.

La decisione pur sorretta da autorevole dottrina, è opinabile.

Riteniamo, infatti, che debba essere preferito il contrapposto e recente indirizzo di cui è espressione una pregevole decisione della stessa Cassazione (Cass. pen. sez. V, 28/11/2022, n. 45104), già commentata in questa Rivista.

Orbene, la S.C. in quella decisione non ha condiviso il contrario indirizzo, per plurime e condivisibili ragioni. In primo luogo, il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la “non obbligatorietà” della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all’art. 10, comma 1, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell’art. 73, comma 3, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

L’univoco tenore dell’art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell’art. 73, comma 3, Cost. rendono ragione dell’autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore. Del resto, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore.

È la vicenda di recente verificatasi in materia di sicurezza alimentare. L’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 aveva stabilito l’abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo 2021), l’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 42 ha “ripristinato” alcuni dei reati previsti dall’art. 18 come destinati all’abrogazione. Si tratta di una vicenda analoga a quella in esame e, rispetto a essa, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi, sostenendo, infatti, che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l’art. 5, lett. b), della L. 30/04/1962, n. 283, sia stato abrogato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 27/2021, vigente a far data dal 26/3/2021, in quanto il precedente 25/3/2021 è entrato in vigore il D.L. n. 42/2021, che ha modificato l’art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni della L. n. 282/1962 sottratte all’abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 (Cass. pen. sez. III, n. 34395 del 16/06/2021, D., CED Cass. 282365).

Decisivo, comunque, per i Supremi Giudici, è il rilievo che il caso in esame, a ben vedere, non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il D.Lgs. n. 150/2022, lo scorso 1/11/2022.

L’inapplicabilità di tale d.Igs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all’art. 7 del D.L. n. 162/2022: è la voluntas legis espressa da quest’ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 cit., sicché il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio volto a permettere la conoscenza della nuova norma – ratio su cui si fonda l’orientamento espresso dalle citate sentenze sopra richiamate – è del tutto inconferente rispetto al differimento sancito dal D.L. n. 162/2022. Qui è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare.

Riferimenti normativi:

Art. 640, co. 3 c.p.

Art. 2, co. 4, c.p.

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