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Calunnia: applicabile retroattivamente l’art. 131-bis modificato dalla Cartabia

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Penale

Reato in genere

Calunnia: applicabile retroattivamente l’art. 131-bis modificato dalla Cartabia

venerdì 03 marzo 2023

a cura della Redazione Wolters Kluwer
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un imputato per il delitto di calunnia, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 21 febbraio 2023, n. 7573 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui era applicabile l’art. 131-bis c.p. nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), essendo oggi consentita l’operatività di tale causa di esclusione della punibilità anche in relazione al reato contestato al reo (art. 368 c.p., ossia la calunnia), ha affermato che la questione della deducibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione può essere accolta nel caso in cui la modifica sia intervenuta medio tempore, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4. Ne consegue dunque il riconoscimento dell’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili “quoad poenam” anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 21 febbraio 2023, n. 7573

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen. sez. Unite, 25/02/2016, n. 13681
Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 131-bis, c.p. sotto la rubrica «Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto», come modificato dalla c.d. riforma Cartabia (art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199), prevede che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1)  per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis c.p., quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della L. 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

La novella, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità – pur continuando a precluderne l’applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all’ampliato elenco contenuto nel nuovo comma 2 di quell’articolo – nel comma 1 ha sostituto le parole “massimo a cinque anni” con le parole “minimo a due anni” e ha inserito, dopo le parole “comma 1” quelle “anche in considerazione della condotta susseguente“.

L’effetto di tale riscrittura è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell’art. 131-bis c.p., essendo oggi la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al “passato” o al “presente” rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l’imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell’ illecito (condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano: Cass. pen. sez. V, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., CED Cass. 278555; Cass. pen. sez. III, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. G., CED Cass. 272249).

La disposizione dettata dall’art. 131-bis c.p. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data.

Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato un uomo in relazione al reato di cui all’art. 368 c.p., per avere, con un esposto, denunciato lo smarrimento di vari libretti di assegni tra cui il titolo in realtà da lui consegnato ad altra persona, a titolo di garanzia per il pagamento del prezzo della vendita di un’azienda, così incolpando l’imprenditore del titolo del reato di furto o di ricettazione, pur sapendolo innocente. Ricorrendo in Cassazione, per quanto qui di interesse, chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), essendo oggi consentita l’operatività di tale causa di esclusione della punibilità anche in relazione al reato di cui all’art. 368 c.p.

La Cassazione, nell’accogliere sul punto la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, i Supremi Giudici, dopo aver dato atto dell’estensione applicativa determinata dalla riforma Cartabia a reati prima non previsti per la loro cornice edittale nell’originaria previsione dell’art. 131-bis, c.p., ha affermato che detta causa speciale di non punibilità poteva essere applicata anche al delitto accertato a carico dell’imputato, chiamato a rispondere del reato di calunnia, punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni.

Peraltro, poiché l’imputato aveva già domandato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. previa riqualificazione del fatto contestato (ed aveva poi espressamente sollecitato, con un motivo nuovo, l’applicazione di quella stessa disposizione in virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022), la S.C. ha ritenuto, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto (Cass. pen. sez. Unite, n. 13681 del 25/02/2016, T., CED Cass. 266594-01), che l’applicazione potesse essere retroattiva, cioè che non vi era ragione di non riconoscerla pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l’applicazione di quell’istituto di diritto penale sostanziale.

Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 131-bis c.p.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

 

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