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Invasione di edifici: la domanda di regolarizzazione non esclude il reato

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Penale
Invasione di edifici
Invasione di edifici: la domanda di regolarizzazione non esclude il reato
lunedì 06 marzo 2023
di Crimi Salvatore Avvocato Cassazionista in Torino
La sentenza di merito esaminata richiama la law in action, data dalla giurisprudenza nomofilattica che ritiene concretato il dolo specifico di occupazione/approfittamento della fattispecie anche in presenza di una domanda di regolarizzazione e anche in caso di sanatio dei canoni di locazione, poiché la consumazione della fattispecie può dirsi integrata con la mera occupazione non occasionale dell’immobile. L’autodenuncia dell’occupazione non esclude il dolo (specifico) di fattispecie. É quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza, 21 giugno 2022, n. 9246.
Corte d’Appello Napoli, Sez. VI, sentenza, 21 giugno 2022, n. 9246
All’imputata era contestato di avere occupato abusivamente un immobile di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari.
In primo grado è intervenuta sentenza di condanna per il delitto di invasione di terreni o edifici (ritenuto procedibile ex officio per destinazione ad uso pubblico dell’immobile).
La penale responsabilità era stata dichiarata avuto riguardo al disattendimento di un’ordinanza di sgombero e per essere stato dimostrato in dibattimento che l’imputata aveva occupato con i propri familiari un appartamento, arredandolo e rendendolo perciò idoneo all’utilizzo (ndr permanente).
Nonostante la conoscenza dell’ordinanza di sgombero dell’immobile, regolarmente notificata e anzi opposta con istanza di sospensione, l’imputata ha continuato ad occupare sine titulo l’immobile.
Ed anzi la medesima istanza di sospensiva conteneva l’autodenuncia di occupazione dell’immobile, seppure con la precisazione di una pregressa convivenza con l’assegnatario premorto.
Invero, l’istruttoria ha dimostrato che la precedente assegnataria non conviveva anagraficamente con l’imputata.
L’imputata aveva altresì dimostrato di avere depositato istanza di regolarizzazione e di avere ottenuto la sospensione dello sgombero, con rateizzazione dei canoni di locazione scaduti.
Il giudice di primo grado ha però ritenuto irrilevante questa circostanza sul piano della responsabilità, poiché la consumazione del delitto de quo agituravviene con la condotta di occupazione senza titolo.
Con l’atto di appello era invocato il difetto del dolo specifico di fattispecie, che sanziona la condotta di chi invade arbitrariamente terreni o edifici, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto.
Ed in effetti, si argomentava in impugnazione, che l’istanza di regolarizzazione – tardivamente esaminata dalla PA – avrebbe schermato l’oggetto del dolo specifico, dimostrando che la volontà non era di occupare stabilmente e senza tiolo l’immobile.
La Corte territoriale ha confermato la sentenza di condanna altresì osservando che l’occupazione sine titulo di un alloggio in proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari integra il reato di invasione arbitraria di edifici anche nell’ipotesi in cui l’occupante abbia presentato una regolare istanza di assegnazione dell’immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito (Cass. pen. n. 12752/2011, rv. 250050), anche se occupato con l’acquiescenza di fatto di detto ente pubblico (Cass. pen. n. 40822/2008, rv. 242242), anche nel caso in cui l’occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione, ed abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione (Cass. pen. n. 37139/2007, rv. 237357).
Quanto all’oggetto del dolo specifico di occupazione o di approfittamento, esso presuppone che la condotta dell’agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello ius excludendi alios e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell’edificio, ma anche da elementi diversi purché univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale (Cass. pen. n. 50659/2014, rv. 261695).
È poi dato di comune conoscenza che l’oggetto del dolo specifico non debba necessariamente verificarsi perché sia integrata la fattispecie.
La Corte d’Appello ha perciò ritenuto irrilevante la presentazione della domanda di regolarizzazione, inidonea di per sé a dimostrare l’assenza della finalità di occupazione e nel caso di pecie inoltre sopravanzata dalla circostanza sintomatica della presentazione tardiva, che così supera l’idea di una occupazione meramente occasionale.
Riferimenti normativi:
Art. 633 c.p.
Art. 639-bis c.p.
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