Penale
PNRR
D.L. 19/2024: le novità in materia penale
lunedì 11 marzo 2024
di Crimi Salvatore Avvocato Cassazionista in Torino
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2024, n. 52, introduce norme di rilievo penale, tra le quali l’estensione dei poteri del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione Europea e una fattispecie a dolo specifico di intestazione fittizia di imprese e società, nonché Commissari straordinari per la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e per combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
D.L. 2 marzo 2024, n. 19 – G.U. 2 marzo 2024, n. 52
La normativa d’urgenza
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2024, n. 52, ha introdotto “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Talune norme hanno rilievo penalistico.
L’art. 3, rubricato “Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione”, ha previsto l’estensione in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea delle funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali, nonché della funzione di gestione del flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, ed ancora della funzione di elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione Europea, al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati.
Il Comitato provvede, in particolare, a:
- a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui sopra;
- b) promuovere la stipulazione e monitorare l’attuazione di protocolli d’intesa;
- c) valutare l’opportunità di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 del citato L. n. 77/2021;
- d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all’andamento dei risultati dell’azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui sopra.
I risultati dell’attività svolta sono inclusi in apposita relazione al Parlamento.
Per le finalità di cui sopra, la composizione del Comitato è integrata dal Coordinatore della Struttura di missione PNRR, dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Coordinatore della Struttura di missione ZES, dal Presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dal Presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell’Interno, da un rappresentante del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, da un rappresentante del Comando Generale della Guardia di finanza, da un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, da un rappresentante della Corte dei Conti, da un rappresentante dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; da un rappresentante dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, da un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, da un rappresentante del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale, da un rappresentante del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia.
È previsto che in taluni casi la Guardia di Finanza possa condividere, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell’ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria Generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo.
Ma, soprattutto, all’art. 512-bis c.p., dopo il primo comma, che punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è stato interpolato il seguente: “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”.
Si tratta di delitto a dolo specifico. L’oggetto del dolo specifico o intenzione ulteriore oltrepassante non deve necessariamente verificarsi per il perfezionamento della fattispecie, mentre è richiesto che l’imprenditore o la società ‘fittizi’ partecipino – a quel precipuo fine – a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
Quindi alla condotta di attribuzione fittizia ad altri della titolarità d’impresa o di quote o azioni di società o di cariche sociali si aggiunge la necessaria partecipazione a gare di appalto, procedure aggiudicative o esecutive o concessioni.
Trattasi di reato di mera condotta e di pericolo, con avanzamento della soglia di punibilità a momento antecedente l’elusione delle disposizioni antimafia.
L’art. 6 del decreto-legge in disamina, rubricato “Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” dispone che, al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l’integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario.
L’art. 7, rubricato “Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”, dispone che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è nominato un Commissario straordinario.