Giustizia riparativa ed impugnabilità del diniego: la Cassazione consolida il principio

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 1034/2026, depositata il 12 gennaio 2026, ha affermato un principio di particolare rilievo sistematico in materia di giustizia riparativa:
👉 il provvedimento che respinge la richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

La decisione si pone in linea di continuità con il principio già enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione il 31 ottobre 2025, contribuendo così al consolidamento di un orientamento ormai destinato a stabilizzarsi nel diritto vivente.


Il quadro normativo: l’art. 129-bis c.p.p. e la riforma Cartabia

Il tema dell’impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa trova fondamento nell’art. 129-bis, comma 1, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022, attuativo della legge n. 134/2021).

La norma prevede che l’autorità giudiziaria possa disporre, su istanza dell’imputato, della persona offesa o anche d’ufficio, l’invio delle parti a un Centro per la giustizia riparativa, al fine di svolgere un programma volto alla gestione delle conseguenze del reato.

Sin dalle prime applicazioni, si è posto il problema se l’accesso alla giustizia riparativa configuri un diritto processuale tutelabile e, di conseguenza, se il provvedimento di diniego sia suscettibile di impugnazione.


I tre orientamenti giurisprudenziali a confronto

Prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, la giurisprudenza aveva espresso tre diversi orientamenti:

1. Tesi della non impugnabilità

Secondo una prima impostazione, il provvedimento di diniego:

  • non avrebbe natura giurisdizionale;
  • non inciderebbe sulla libertà personale;
  • non rientrerebbe pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 7, Cost.

Ne conseguiva l’esclusione di qualsiasi forma di impugnazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di gravame.

2. Tesi dell’impugnabilità limitata ai reati a querela

Un secondo orientamento ammetteva l’impugnazione unitamente alla sentenza, ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.p., ma solo nei procedimenti per reati procedibili a querela rimettibile, ritenendo che solo in tali ipotesi la giustizia riparativa incida direttamente sull’esito del giudizio, potendo determinare l’estinzione del reato.

3. Tesi dell’impugnabilità generalizzata (poi accolta)

Il terzo indirizzo – oggi definitivamente prevalente – riconosceva invece la ricorribilità del diniego per cassazione insieme alla sentenza conclusiva, senza distinzione alcuna in base al regime di procedibilità del reato.


La decisione delle Sezioni Unite e il consolidamento del principio

Le Sezioni Unite della Cassazione (31 ottobre 2025) hanno aderito a questa terza impostazione, valorizzando una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 129-bis c.p.p.

Secondo la Corte:

  • l’ordinanza di diniego ha natura giurisdizionale;
  • è adottata all’esito di un procedimento partecipato endoprocessuale;
  • implica una valutazione discrezionale ma motivata circa:
    • l’utilità del percorso riparativo;
    • l’assenza di pericoli concreti per le parti;
    • la compatibilità con le esigenze di accertamento del fatto.

La sentenza n. 1034/2026 della Sesta Sezione recepisce integralmente tale principio, rafforzandone la portata applicativa.


Effetti della giustizia riparativa anche nei reati procedibili d’ufficio

Un passaggio centrale della motivazione riguarda la rilevanza della giustizia riparativa anche al di fuori dei reati a querela.

La Cassazione chiarisce che:

  • se nei reati a querela rimettibile l’esito positivo del programma può condurre all’estinzione del reato;
  • nei reati procedibili d’ufficio la giustizia riparativa produce comunque effetti giuridicamente rilevanti, tra cui:
    • l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p.;
    • ricadute favorevoli sul trattamento sanzionatorio;
    • effetti positivi in sede esecutiva, ai fini dell’accesso a misure alternative.

Da ciò discende l’esigenza di garantire una tutela impugnatoria effettiva anche contro il diniego di accesso al programma riparativo.


Conclusioni

Alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione, può ormai affermarsi che:

il provvedimento che nega l’invio a un Centro per la giustizia riparativa è impugnabile, unitamente alla sentenza conclusiva del grado, con appello o ricorso per cassazione, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

Si tratta di un approdo di grande rilievo pratico, che rafforza la centralità della restorative justice nel sistema penale riformato e ne conferma la piena rilevanza come strumento di tutela dei diritti delle parti.

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