Liberazione anticipata: la Corte Costituzionale boccia la riforma del 2024 e ripristina il diritto di istanza del condannato

Con la sentenza n. 201, depositata il 29 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte rilevante della riforma della liberazione anticipata introdotta dal Governo con il decreto-legge n. 92/2024, segnando un deciso ritorno al modello tradizionale dell’istituto.

La Consulta, pronunciandosi sulle questioni di legittimità sollevate dai magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli, ha ripristinato la possibilità, per i condannati, di chiedere in qualsiasi momento la liberazione anticipata in relazione ai periodi di pena già scontati, senza dover indicare uno “specifico interesse” a pena di inammissibilità.


La norma dichiarata incostituzionale

Nel dettaglio, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69-bis, comma 3, della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario), come modificato dal d.l. 92/2024, per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione.

La disposizione censurata subordinava la presentazione dell’istanza di liberazione anticipata all’indicazione, da parte del condannato, di un “specifico interesse”, la cui mancanza determinava l’inammissibilità della richiesta. Secondo la Consulta, tale previsione violava sia il principio di ragionevolezza sia la finalità rieducativa della pena, introducendo un ostacolo ingiustificato all’accesso al beneficio.


Una bocciatura che va oltre il profilo formale

Sebbene la pronuncia accolga formalmente le censure dei giudici rimettenti limitatamente ai vincoli posti alle istanze autonome dei detenuti, la sentenza n. 201/2025 si configura come una secca bocciatura dell’intero impianto della riforma.

La Corte contesta infatti l’idea di fondo introdotta nel 2024, secondo cui la liberazione anticipata dovrebbe essere valutata d’ufficio dal magistrato di sorveglianza solo in prossimità del fine pena “virtuale” o in occasione della richiesta di altri benefici penitenziari, e non più come beneficio valutabile periodicamente, semestre per semestre, anche su iniziativa dell’interessato.


La centralità della valutazione periodica e della funzione rieducativa

Secondo la Consulta, il meccanismo di valutazione esclusivamente officiosa incide negativamente sulla funzione rieducativa della pena, perché elimina quel controllo periodico sul percorso trattamentale del condannato che costituisce il cuore dell’istituto.

La valutazione cadenzata, sollecitata dall’istanza del detenuto allo scadere di ogni semestre, consente infatti:

  • un riscontro concreto e tempestivo sulla partecipazione al trattamento rieducativo;
  • una maggiore responsabilizzazione del condannato;
  • un incentivo reale all’adesione al percorso di risocializzazione, grazie alla prospettiva di una riduzione di pena non eccessivamente distante nel tempo.

La disciplina del 2024, al contrario, lasciava il detenuto in una condizione di incertezza, privandolo di indicazioni utili per orientare il proprio progetto di reinserimento sociale.


Le criticità operative rimaste irrisolte

L’intervento della Corte restituisce alla liberazione anticipata la sua valenza rieducativa, ma lascia in vita il meccanismo della valutazione d’ufficio da parte del magistrato di sorveglianza, già ampiamente criticato sul piano pratico.

Si tratta di un sistema farraginoso e difficilmente attuabile, poiché impone agli uffici di sorveglianza un monitoraggio generalizzato di tutte le esecuzioni penali in corso. Un’attività che risulta, nei fatti, impraticabile: la competenza della magistratura di sorveglianza si radica infatti su singoli procedimenti, e i condannati che non presentano istanze restano spesso invisibili al sistema informatico SIUS, utilizzato dagli uffici di sorveglianza.


Conclusioni

Con la sentenza n. 201/2025, la Corte costituzionale riafferma con forza che la liberazione anticipata non è un mero strumento deflattivo, ma un istituto centrale del sistema penitenziario, strettamente connesso alla funzione rieducativa della pena.

Il diritto del condannato di attivare il controllo giurisdizionale sul proprio percorso detentivo non può essere compresso da formalismi irragionevoli né sostituito da un automatismo officioso che svuota di contenuto il principio sancito dall’art. 27, comma 3, Cost.

Condividi
Invia con WhatsApp