Non è amore è molestia: insistere su whatsapp dopo un “no” è reato

La Corte di Cassazione, Sezione I penale, con la sentenza n. 32770 del 10 settembre 2025, ha fissato un principio di grande rilievo:
👉 chi continua a inviare messaggi o a contattare qualcuno su WhatsApp dopo un rifiuto commette reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

La vicenda

Il caso nasce da una relazione sentimentale finita, dopo la quale uno dei due ha continuato a contattare l’altro con messaggi e telefonate insistenti.
La difesa aveva sostenuto che la persona offesa avrebbe potuto “bloccare” il contatto, evitando così le comunicazioni.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto questa tesi, chiarendo un punto fondamentale:

non è la vittima che deve bloccare, ma chi molesta che deve fermarsi.

La possibilità tecnica di bloccare un contatto non elimina il reato, perché la molestia si è già realizzata nel momento in cui la condotta invadente ha turbato la tranquillità della persona offesa.
In altre parole, la responsabilità è esclusivamente di chi insiste, non di chi subisce.

La Corte sottolinea che anche le comunicazioni tramite WhatsApp, chat o social network possono integrare la fattispecie dell’art. 660 c.p., trattandosi di mezzi idonei a provocare fastidio, disturbo o ansia nella vittima.

Quando un messaggio diventa reato

Non tutti i messaggi indesiderati sono reato. La Cassazione ricorda che la molestia si configura quando:

  • la persona destinataria ha chiaramente espresso il proprio rifiuto;
  • l’autore prosegue comunque nei contatti, con modalità insistenti o intrusive;
  • la condotta è idonea a turbare la tranquillità o a creare disagio.

Anche poche comunicazioni, se reiterate e percepite come invadenti, bastano per integrare il reato.
Non serve una minaccia: è sufficiente la petulanza, ossia il comportamento invadente e inopportuno.

Un principio di civiltà digitale

Con la sentenza n. 32770/2025 la Cassazione afferma un principio di civiltà:
la libertà di dire “no” deve essere rispettata anche online.
Non è accettabile spostare il peso della difesa sulla vittima.
Il dovere di interrompere la comunicazione spetta sempre a chi ha ricevuto il rifiuto, non a chi lo ha espresso.

Come tutelarsi o difendersi

Chi subisce comportamenti insistenti o invadenti può rivolgersi alle forze dell’ordine o a un avvocato penalista per valutare la presentazione di una querela.
D’altra parte, chi è accusato di molestia ha diritto a una difesa tecnica qualificata, per distinguere tra comunicazioni lecite, fraintendimenti o reali condotte moleste.


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