Responsabilità medica e nesso causale: inammissibile il ricorso del sanitario per omessa diagnosi e mancato trasporto urgente

È inammissibile il ricorso per cassazione del medico imputato per omessa diagnosi, mancata esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) e mancato trasporto urgente in ospedale, quando il nesso causale tra la condotta omissiva e il decesso del paziente risulti accertato con elevata probabilità logica e supportato da evidenze scientifiche.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 1788 del 2026, che offre un importante chiarimento in materia di accertamento del nesso di causalità nel reato colposo omissivo improprio, con particolare riferimento alla responsabilità penale del medico.


Il principio di diritto: il nesso causale nel reato colposo omissivo

Secondo la Corte di Cassazione, nel reato colposo omissivo improprio il nesso di causalità deve essere verificato attraverso un giudizio di alta probabilità logica, fondato su:

  • generalizzazioni scientifiche affidabili;
  • analisi delle circostanze specifiche del caso concreto;
  • esclusione di decorsi causali alternativi plausibili.

Non è sufficiente fare riferimento a mere percentuali statistiche. Il giudice deve invece valutare se, ipotizzando la condotta doverosa omessa, l’evento lesivo si sarebbe potuto evitare con un elevato grado di credibilità razionale, prossimo alla certezza.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il tempestivo trasporto del paziente in ospedale, con monitoraggio e intervento adeguato, avrebbe potuto scongiurare l’esito fatale, confermando così la responsabilità penale del sanitario.


La vicenda: omessa diagnosi e morte del paziente

Il procedimento trae origine da un intervento di soccorso effettuato da un medico in servizio su un’ambulanza, chiamato a prestare assistenza a un paziente che presentava sintomi tipici di sindrome coronarica acuta, tra cui:

  • dolore toracico intenso;
  • difficoltà respiratorie;
  • brividi di freddo.

Nonostante il quadro clinico allarmante, il medico:

  • ha escluso una patologia cardiaca acuta;
  • ha omesso l’esecuzione dell’elettrocardiogramma;
  • non ha disposto il trasporto urgente in ospedale;
  • ha diagnosticato una toracoalgia da esofagite, somministrando farmaci inadeguati.

Poco dopo, il paziente ha subito un arresto cardiocircolatorio e, nonostante il successivo ricovero in terapia intensiva, è deceduto per insufficienza cardiaca e grave danno cerebrale irreversibile.


Dall’assoluzione alla condanna: il giudizio di appello e la Cassazione

In primo grado, il medico era stato assolto per insufficienza di prova sul nesso causale.
La Corte di appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo che:

  • il sanitario avesse agito con negligenza professionale;
  • il rispetto delle linee guida e il tempestivo trasporto ospedaliero avrebbero evitato l’evento letale.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso, con conseguente:

  • condanna al risarcimento dei danni alle parti civili;
  • pagamento delle spese processuali;
  • versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

I riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte

La sentenza n. 1788/2026 si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

In particolare, la Cassazione richiama:

  • Sezioni Unite n. 30328/2002 (sentenza Franzese):
    il nesso causale va accertato con alta probabilità logica, non con certezza matematica;
  • Sezioni Unite n. 38343/2014 (caso Espenhahn):
    il giudizio causale deve combinare deduzioni logiche e analisi induttive;
  • Cass. n. 51898/2019 e n. 16131/2022:
    necessità di motivazione rafforzata quando la sentenza di appello riforma un’assoluzione;
  • Cass. n. 30229/2021 (caso Casula) e n. 16843/2021 (caso Suarez):
    il giudizio controfattuale non può basarsi su mere statistiche, ma su evidenze concrete.

Conclusioni

La decisione ribadisce che, in materia di responsabilità medica, il giudizio sul nesso causale:

  • non richiede la certezza assoluta;
  • ma esige una verifica rigorosa, razionale e scientificamente fondata;
  • valorizzando il ruolo decisivo delle condotte doverose omesse, specie nei casi di emergenza sanitaria.

Si tratta di un principio di grande rilievo pratico per i procedimenti penali relativi a colpa professionale medica.


Studio Legale Avv. Maurizio Amoroso

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Lo Studio offre assistenza e consulenza in materia di diritto penale, con particolare competenza nei procedimenti per responsabilità medica e sanitaria.

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