fbpx
Lun Mer Ven 15:30 -19:30

Al Tribunale il potere di sostituire le misure applicate dal prefetto.

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Al Tribunale il potere di sostituire le misure applicate dal prefetto.
0 Comments

La rilevanza delle misure volte a fronteggiare l’agevolazione occasionale viene estesa anche al controllo giudiziario (di aziende e attività economiche). Attualmente il tribunale, anche d’ ufficio, in presenza di agevolazione occasionale, se sussistono circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività dell’impresa, dispone il controllo giudiziario per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Con questo provvedimento il tribunale può imporre, nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle aziende, una serie di comunicazioni al questore ed al nucleo di polizia tributaria della GDF e nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario. Le nuove norme prevedono ora, che il tribunale debba valutare anche se risultano applicate le misure previste nel nuovo articolo 94 bis quali l’adozione dei modelli organizzativi e delle altre previsioni di cui al Dlgs 231/2001, comunicazioni al gruppo interforze e, in tale caso, se sostituirle con la nomina di un giudice delegato e un amministratore giudiziario. Se il tribunale decide di disporre il controllo giudiziario cessano le misure amministrative di prevenzione collaborativa eventualmente applicate dal prefetto. Si ricorda, per completezza, che in caso di nomina del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario il tribunale, oltre a stabilire i compiti dell’amministratore finalizzati alle attività di controllo può imporre una serie di obblighi all’impresa tra cui l’adozione delle prescrizioni previste dal Dlgs 231/2001 (e quindi modello organizzativo, Odv etc). Per verificare il corretto adempimento di questi obblighi sempre il tribunale può autorizzare la polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell’impresa, uffici pubblici, studi professionali, al fine di acquisire informazioni e copia delle documentazioni ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero non ricorrano più i presupposti dell’agevolazione occasionale il tribunale può disporre l’amministrazione giudiziaria dell’impresa. Occorre infine segnalare, che, per quanto riguarda le modifiche alla normativa antimafia siano contenute nel decreto legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, esse non sono valide solo per un particolare periodo. Ne consegue che i nuovi istituti (contraddittorio, prevenzione collaborativa, in cado di agevolazione occasionale etc) fanno definitivamente parte nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Dlgs 159/2011.

Condividi

Invia con WhatsApp