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La consumazione del diritto di impugnare

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Procedura penale

Processo penale

La consumazione del diritto di impugnare

martedì 12 settembre 2023

di Spangher Giorgio Professore emerito di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma

La sentenza precisa in quali casi in presenza di due atti di impugnazione la decisione di uno esclude la possibilità di pronunciarsi sull’altro (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 26 luglio 2023, n. 32593).

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 26 luglio 2023, n. 32593

Occasionato da un reclamo ex art. 35-terL. n. 354/1975 la Cassazione affronta un tema di ordine generale e sistematico in materia di impugnazione: quello della consumazione del diritto di impugnare in presenza di una pluralità di atti di impugnazione.

Il giudizio davanti al Supremo Collegio era determinato da un ricorso difensivo in relazione ad una decisione del Tribunale di sorveglianza che avendo dichiarato inammissibile un primo reclamo (per vizio formale nella presentazione) aveva ritenuto di non poter decidere su un secondo reclamo, ancorché presentato in termini in modo formalmente corretto.

La Corte, nell’accogliere il ricorso, conferma che anche in materia penale sussiste il principio di consumazione soprattutto considerando le negative conseguenze che si determinerebbero a fronte di una diversa impostazione e coglie l’occasione per precisarne i contenuti.

Era già stato affermato che non può escludersi la possibilità di presentare successivamente purché in termini nuovi motivi (non si tratta di quelli nuovi che trovano una precisa disciplina nell’art. 585 comma 4 c.p.p.) a sostegno della dichiarazione di impugnazione.

Non è neppure escluso che soggetti diversi (imputato e difensore; due difensori) possano presentare due atti diversi.

Il tema, quindi, riguarda il diverso profilo legato alla presenza di due atti entrambi presentati in termini la cui soluzione maggiormente prevedibile sembrerebbe essere quella che essi vengano decisi valutandone i contenuti, la compatibilità, i soggetti proponenti, contestualmente.

Come si è visto, tuttavia, come nel caso di specie, in cui uno dei due atti venga deciso precedentemente all’altro, si pone il problema dell’eventuale consumazione. Nel definire la questione, i giudici evidenziano come sia necessario guardare al contenuto della prima decisione e precisano “Il principio di consumazione dell’impugnazione non opera se il giudizio originato dalla presentazione di un primo atto di impugnazione è stata definito in termini meramente formali e procedurali (come nel caso di un atto trasmesso via posta elettronica certificata, in difformità delle regole tecniche stabilite), e un secondo atto di impugnazione sia validamente proposto nel rispetto del termine dalla legge originariamente stabilito”.

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