fbpx
Lun Mer Ven 15:30 -19:30

Nessuna frode dell’assicurazione anche se si è in presenza di una fattura disconosciuta

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Nessuna frode dell’assicurazione anche se si è in presenza di una fattura disconosciuta
0 Comments

Reati contro il patrimonio

Frode assicurativa

Nessuna frode dell’assicurazione anche se si è in presenza di una fattura disconosciuta

lunedì 27 novembre 2023

di Villa Federico Avvocato in Bergamo

Con la sentenza 24 ottobre 2023, n. 6783, qui annotata, la IV Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano si occupa del reato di frode assicurativa. Secondo la pronuncia in commento – che fa buona prova dell’insegnamento giurisprudenziale – non sussiste il reato contestato se non è provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la falsità del furto denunciato.

Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, sentenza 24 ottobre 2023, n. 6783

La vicenda

L’imputato veniva tratto a giudizio per il reato di frode all’assicurazione, previsto e punito all’art. 642 c.p., nonché condannato in primo grado dal Tribunale di Monza alla pena complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

In sintesi, il prevenuto sporgeva denuncia querela dichiarando che l’impresa per cui lavorava aveva subito il furto di alcuni materiali conservati all’interno dell’azienda tra cui, per quanto qui interessa, due saldatrici di recente acquistate per la manutenzione del capannone da un’altra impresa.

Poiché la successiva richiesta risarcitoria alla Compagnia di assicurazione conteneva una serie di “anomalie”, quest’ultima incaricava un investigatore privato di effettuare le necessarie indagini sulla veridicità del furto e in ordine all’indennizzo richiesto.

Durante l’istruttoria dibattimentale veniva chiamato a deporre l’investigatore privato in base alle indagini che lo stesso aveva effettuato in precedenza. Da quanto riferito, la principale anomalia era rappresentata dalla duplicità di fatture emesse per l’acquisto dei beni di cui era richiesto il risarcimento; tale duplicità si esprimeva attraverso la presenza di due fatture, entrambe con gli stessi dati, ma importi differenti.

Nel corso dell’istruttoria, inoltre, l’investigatore riferiva che era stata “disconosciuta” la vendita di beni per la somma di euro 30.000,00 – tale essendo la richiesta all’Assicurazione – mentre veniva “confermata” la fattura per la vendita di due macchinari, diversi tra loro ma del costo ciascuno di euro 7500,00, oltre iva, per la somma totale di euro 18.300,00.

Non solo. Dalle indagini svolte nei confronti della società che aveva venduto le due macchine saldatrici vi era l’impressione che la stessa fosse da tempo inattiva.

Come detto, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato veniva condannato dal Tribunale di Monza alla pena complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

L’imputato impugnava la sentenza avanti alla Corte di Appello di Milano che, all’esito dell’udienza di discussione, fornendo una rilettura diversa delle carte del processo, ribaltava interamente le conclusioni dal giudice di primo grado ed assolveva l’imputato con formula piena per l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

Il reato di frode assicurativa

Il reato di frode assicurativa è previsto all’articolo 642 c.p.

La disposizione appena richiamata prevede un’ipotesi speciale rispetto all’archetipo della truffa di cui all’articolo 640 c.p. perché predispone una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni.

Da un punto di vista strutturale, la fattispecie, di natura mista, è costruita prevedendo nei suoi primi due commi cinque diverse fattispecie di reato: il danneggiamento dei beni assicurati, la falsificazione o alterazione della polizza, la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro. Ove ricorrano gli estremi di fatto, le fattispecie possono altresì concorrere tra loro.

Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di “sinistro”, prevista dal secondo comma dell’articolo 642 c.p., si riferisce non solo all’ipotesi dell’incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento (così, tra le molte, si veda Cass. pen., Sez. II, n. 21816/2014).

Il reato è a consumazione anticipata e, pertanto, per la sua consumazione non è richiesto il conseguimento effettivo di un vantaggio (da intendere non necessariamente nell’indennizzo richiesto, ma anche in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione), ma soltanto che la condotta fraudolenta posta in essere sia diretta a ottenerlo e idonea a raggiungere lo scopo prefissato dal soggetto agente.

Circa l’elemento soggettivo, la fattispecie in commento ruota attorno al dolo specifico e, dunque, richiede:

1) la coscienza e volontà di falsificare, alterare una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto assicurativo, oppure di denunciare un sinistro non avvenuto o di distruggere, falsificare o precostituire elementi di prova o documentazione relativa al sinistro;

2) il fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo o, comunque, il vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.

Come detto, la Corte di Appello di Milano forniva una lettura diversa degli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale in primo grado, confutando quelle che erano le “anomalie” individuate dall’investigatore privato e riferite in udienza.

Innanzitutto, gli elementi raccolti da parte dell’investigatore non si elevano nel procedimento penale a prova privilegiata, così come del resto a qualsiasi altro mezzo di prova. Di conseguenza, ben può il Collegio giudicante, sulla base del proprio libero convincimento, argomentare diversamente dal Giudice di primo grado laddove dall’istruttoria dibattimentale e dai documenti utilizzabili ai fini della decisione dovesse emergere una ricostruzione fattuale diversa tanto da escludere la responsabilità dell’imputato.

E questo è quello che si è verificato nel secondo grado di giudizio.

Infatti, se per il Tribunale di Monza la sussistenza del reato era stata ritenuta in ragione della presenza di due fatture, relative entrambe all’acquisto delle saldatrici delle quali è stato denunciato il furto, recanti il medesimo numero, ma diverso prezzo, per la Corte territoriale, “ancorché all’esito dell’istruttoria dibattimentale non sia emersa l’origine della seconda fattura”, “l’invio da parte della società […] alla compagnia assicuratrice anche di tale documento non [è] elemento sufficiente a dimostrare la fittizietà del denunciato furto e la natura fraudolenta della richiesta risarcitoria”.

La Corte d’Appello di Milano, nel caso di specie, concordava con le prospettazioni difensive e giustificava quella che era stata ritenuta un’anomalia – legata alla presenza della seconda fattura  recante stesso numero della prima fattura, ma diversi prezzi unitari delle macchine saldatrici – sulla base del semplice fatto che “non può escludersi che la stessa fosse una bozza, recante un errore di calcolo, poi corretto con l’emissione della fattura effettivamente allegata alla richiesta di indennizzo”.

Ricostruita così la fattispecie, a dire della Corte d’Appello di Milano non poteva in alcun modo dirsi raggiunta la prova della fittizietà del furto denunciato.

Pertanto, sulla base degli elementi contenuti all’interno del fascicolo e utilizzati ai fini della decisione, la IV Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’atto di appello, riformava interamente la sentenza di primo grado e assolveva l’imputato con formula piena perché il fatto non sussiste.

Principio di diritto

Dalla sentenza qui annotata si trae il seguente principio di diritto in relazione al reato di frode assicurativa: “la presenza di due fatture, contrastanti esclusivamente in merito al prezzo unitario dei beni venduti, non consente di ritenere provata la responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Riferimenti normativi:

Art. 642 c.p.

Condividi

Invia con WhatsApp