fbpx
Lun Mer Ven 15:30 -19:30

Applicabili le nuove pene sostitutive ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore della Cartabia?

Avvocato Penalista e Cassazionista Roma  > News >  Applicabili le nuove pene sostitutive ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore della Cartabia?
0 Comments

Penale

Sanzioni sostitutive

Applicabili le nuove pene sostitutive ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore della Cartabia?

venerdì 22 dicembre 2023

a cura della Redazione Wolters Kluwer

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 388 c.p., la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 12 dicembre 2023, n. 49319 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici di appello non avevano tenuto conto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con quella dei lavori di pubblica utilità nonostante espressamente formulata con il deposito delle conclusioni scritte nell’ambito della procedura scritta cartolare in sede di appello – ha ribadito il principio secondo cui la richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello, trattandosi dell’interpretazione maggiormente conforme all’intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 12 dicembre 2023, n. 49319

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen., Sez. VI, 10/5/2023 n. 33027

Cass. pen., Sez. VI, 29/9/2023

Difformi Non si rinvengono precedenti

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 20-bis, c.p. sotto la rubrica «Pene sostitutive delle pene detentive brevi», prevede che “Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno”.

Una delle modifiche di maggiore rilievo introdotte dal D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) è costituita dalla riforma del sistema sanzionatorio penale e, in particolare, dalla riforma del sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, già disciplinato dalla L. 24/11/1981, n. 689. L’intento della riforma è di incentivare il ricorso a tali sanzioni, che, pur già previste nell’ordinamento da circa quarant’anni, hanno avuto una applicazione marginale nella pratica.

La volontà di valorizzare le sanzioni sostitutive è evidenziata già dalla scelta della loro denominazione come pene sostitutive, diverse da quelle edittali, detentive e pecuniarie, irrogabili dal giudice penale in sostituzione delle pene detentive. L’art. 20-bis costituisce una disposizione di raccordo tra la parte generale del codice penale e la disciplina delle pene sostitutive, contenuta al Capo III della L. 24/11/1981, n. 689, anch’esso ampiamente modificato dal D.Lgs. 10/10/2022, n. 150, cui la norma codicistica rinvia.

I limiti di pena che consentono la sostituzione della pena detentiva sono stati raddoppiati, potendo essere sostituita una pena detentiva fino a quattro anni, allineandosi così al limite di pena per la sospensione dell’esecuzione ex art. 656 c.p.p. e per l’accesso alle misure alternative alla detenzione. L’art. 20-bis rinvia, inoltre, per la disciplina delle pene sostitutive al Capo III della L. 24/11/1981, n. 689, che è stato anch’esso integralmente riformato dal D.Lgs. n. 150/2022. La riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, D.Lgs. n. 150/2022, introdotto dal D.L. 31/10/2022, n. 162, convertito con modificazioni in L. 30/12/2022, n. 199.

Per la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi l’art. 95, D.Lgs. n. 150/2022 ha dettato una specifica disciplina transitoria. Per i procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto, si statuisce l’applicazione delle norme previste dal Capo III della L. 24/11/1981, n. 689, come modificate dal decreto, se più favorevoli al reo.

Il giudice d’appello deve motivare in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva soltanto in presenza di una richiesta in tal senso dell’imputato, formulata nei motivi di impugnazione o nel corso dell’udienza di discussione in appello; in mancanza di richiesta, non vi è obbligo per il giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis (Cass. pen., Sez. VI, 28/7/2023, n. 33027).

Per i procedimenti pendenti in cassazione all’entrata in vigore del decreto, si prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni possa, all’esito del giudizio, presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della L. 24/11/1981, n. 689 e del codice di rito relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio, provvede, invece, il giudice del rinvio (in giurisprudenza: Cass. pen., Sez. VI, 2/8/2023, n. 34091; Cass. pen., Sez. IV, 7/3/2023, n. 9466). Il procedimento è da considerare pendente in cassazione quando la sentenza d’appello sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, ma il ricorso sia stato presentato dopo tale data (Cass. pen., Sez. V, 8/9/2023, n. 37022). Non è applicabile retroattivamente la disciplina prevista per l’applicazione delle pene sostitutive nei procedimenti pendenti in Cassazione al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui all’art. 95, D.Lgs. n. 150/2022 (Cass. pen., Sez. I, 6/9/2023, n. 36885).

Il comma 2 dell’art. 95 si occupa degli effetti della riforma sulle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del decreto e non più previste nella legge riformata. Si prevede che esse continuino ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva. Infine, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale ex art. 56-bis, comma 4 L. 24/11/1981, n. 689, sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, si afferma l’applicazione, in quanto compatibili, dei decreti del Ministro della giustizia 26/3/2001 e 8/6/2015, n. 88, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto obbligatorio della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.

Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado, ribadendo la responsabilità di un imputato in ordine al reato di dolosa sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento, commesso nella sola qualità di proprietario del bene (art. 388 c.p.p., comma 5). Ricorrendo in Cassazione, la difesa, per quanto qui rileva, ne sosteneva l’erroneità sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con quella dei lavori di pubblica utilità nonostante l’espressa richiesta formulata con il deposito delle conclusioni scritte nell’ambito della procedura scritta cartolare in sede di appello.

La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha rilevato che dall’esame delle conclusioni scritte, rassegnate nell’ambito del giudizio cartolare d’appello, risultava che il difensore dell’imputato, dopo aver chiesto l’assoluzione dal reato, aveva chiesto, nella denegata ipotesi di conferma della condanna, la sostituzione della pena con quella pecuniaria o in via subordinata con i lavori di pubblica utilità, ossia l’applicazione di una delle pene sostitutive di quelle detentive brevi oggi previste dall’art. 20-bis c.p., come inserito dal D.Lgs. n. 150/2022, art. 1, comma 1, lett. a) (cd. riforma Cartabia) a decorrere dal 30 dicembre 2022.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, la Corte di merito aveva, pertanto, equivocato sulla natura della richiesta, ritenendo che la difesa dell’imputato avesse chiesto l’applicazione della pena pecuniaria a titolo principale sull’erroneo assunto che l’art. 388 c.p., comma 5, contempli una pena alternativa anzichè congiunta. Si era consumata, pertanto, un’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte di appello con violazione del principio devolutivo di cui all’art. 597 c.p.p., comma 1.

Quanto alla ritualità e tempestività della richiesta, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 150/2022, art. 95, affinchè il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l’atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, ma anche al più tardi – nel corso dell’udienza di discussione d’appello.

Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall’art. 597 c.p.p., comma 5, secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello. Si tratta dell’interpretazione maggiormente conforme all’ intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive (Cass. pen., Sez. VI, n. 33027 del 10/5/2023, A.; conf. Cass. pen., Sez. VI del 29/9/2023, B., inedita).

Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 20-bis c.p.

Art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2002, n. 150

Copyright © – Riproduzione riservata

Condividi

Invia con WhatsApp