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Incompatibilità della detenzione per motivi di salute: è onere del Tribunale assumere tutte le informazioni

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Penale

Ordinamento penitenziario

Incompatibilità della detenzione per motivi di salute: è onere del Tribunale assumere tutte le informazioni

giovedì 21 dicembre 2023

di Manca Veronica Dottore di ricerca dell’Università degli Studi di Trento e Avvocato in Trento

Con sentenza n. 49621 del 13 dicembre 2023, la Prima Sezione della Cassazione penale è tornata ad occuparsi dei requisiti, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ormai in via pacifica e consolidata, per l’accertamento in giudizio del concetto di “grave infermità fisica” e della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la permanenza del regime carcerario. Il Tribunale di Sorveglianza ha l’onere di verificare compiutamente lo stato di salute del detenuto, anche per il tramite di una valutazione peritale e di darne conto in motivazione, secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 13 dicembre 2023, n. 49621

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen., Sez. I, 5/4/2013, n. 184

Cass. pen., Sez. I, 8/1/2013, n. 5732

Cass. pen., Sez. I, 1/12/2015, n. 3262

Cass. pen., Sez. I, 30/6/2015, n. 36322

Cass. pen., Sez. I, 17/10/2018, n. 50998

Cass. pen., Sez. I, 9/4/2018, n. 37062

Cass. pen., Sez. I, 26/9/2019, n. 47868

Difformi Non si rinvengono precedenti

Con sentenza n. 49621/2023, la Prima Sezione della Cassazione penale è tornata ad occuparsi dei requisiti, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ormai in via pacifica e consolidata, per l’accertamento in giudizio del concetto di “grave infermità fisica” e della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la permanenza del regime carcerario. Il Tribunale di Sorveglianza ha l’onere di verificare compiutamente lo stato di salute del detenuto, anche per il tramite di una valutazione peritale e di darne conto in motivazione, secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Il caso trae origine dal ricorso per cassazione di un detenuto, il quale si era visto rigettare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di differimento facoltativo della pena, anche nelle forme di espiazione della pena in detenzione domiciliare. Con tale ricorso, il detenuto lamentava di non aver ricevuto una motivazione esaustiva circa l’adeguatezza delle cure inframurarie con la natura e la gravità delle sue condizioni sanitarie e che il Tribunale, pur avendo chiesto precisazioni al carcere, avesse deciso in assenza di una risposta e avesse rigettato la richiesta difensiva di accertamento peritale.

Secondo la Cassazione, l’ordinanza impugnata è lacunosa dal punto di vista della motivazione e pertanto il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento e rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza.

La pronuncia della Cassazione è interessante, in quanto ripropone gli orientamenti più recenti e traccia alcune linee distintive tra i vari istituti, quello obbligatorio di differimento per motivi di salute ex art. 146 cp, co. 1 n. 3) c.p., quello facoltativo ex art. 147, co. 1 n. 2) c.p. e la misura della detenzione domiciliare per motivi di salute di cui all’art. 47-ter, co. 1-terdella L. n. 354/1975 (ord. penit.).

In particolar modo, la Cassazione si sofferma sull’esegesi dell’art. 47-ter, co. 1-ter ord. penit., ricordando le sue potenzialità applicative. Si ricorda che il Tribunale è chiamato a svolgere un giudizio di “bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità sociale del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico” (così, Cass. pen., Sez. I, 9/4/2018, n. 37062).

Si precisa ancora che il Tribunale, quando è investito di una richiesta di beneficio penitenziario legato ad uno stato di infermità, debba “valutare concretamente tale stato, la compatibilità o meno dell’infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario e, soprattutto, l’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.” (così, Cass. pen., Sez. I, 13/12/2023, n. 49621, pag. 5). In altri termini, “il giudice non può limitarsi ad una astratta considerazione del quadro patologico e dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma deve considerare la concreta situazione e assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurargli, sia della concreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione carceraria possa determinare” (così, Cass. pen., Sez. I, 9/4/2018, n. 37062).

Secondo la Cassazione, l’ordinanza impugnata si è discostata da tali principi, non avendo il Tribunale motivato in ordine alla superfluità di un accertamento peritale chiesto dalla difesa, ritenendo inoltre e al contrario gestibile la situazione all’interno del carcere: per questi motivi, la Cassazione ha disposto l’annullamento della decisione con rinvio al Tribunale per un nuovo esame nel merito, tenendo conto dei principi espressi nella sentenza in commento.

Riferimenti normativi:

Art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit.

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