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Non può revocarsi la patente a chi conduce un monopattino elettrico

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Penale

Reati stradali

Non può revocarsi la patente a chi conduce un monopattino elettrico

venerdì 15 dicembre 2023

a cura della Redazione Wolters Kluwer

In tema di reati stradali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un monopattino a propulsione elettrica, trattandosi di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 4 dicembre 2023, n. 48083).

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 4 dicembre 2023, n. 48083

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen., Sez. IV, 26/11/2020, n. 34772

Cass. pen., Sez. IV, 29/3/2013, n. 19413

Cass. pen., Sez. Un., 30/1/2002, n. 12316

Difformi Non si rinvengono precedenti

La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su una questione nuova, riguardante la possibilità di disporre la sospensione o la revoca della patente nei confronti di colui che colto in stato di ebbrezza alla guida in un monopattino elettrico. La Cassazione, nella fattispecie esaminata, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dalla difesa, sottolineando che il principio, di cui sopra, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all’evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l’art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi.

Il fatto

La vicenda processuale segue alla sentenza con cui il Tribunale aveva applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, ad un soggetto in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo la revoca della patente di guida nei suoi confronti. L’imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (monopattino) benché fosse in stato di ebbrezza a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, in tali condizioni perdendo il controllo del proprio veicolo e causando un sinistro stradale.

Il ricorso

Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, limitatamente alla disposta applicazione della revoca della patente di guida, in particolare sostenendo, per quanto qui rileva, l’erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell’accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l’appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall’art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, come anticipato, ha accolto la tesi difensiva.

In particolare, ricorda la S.C., che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (così, tra le altre: Cass. pen., Sez. IV, n. 34772 del 26/11/2020, C., CED Cass. 280075-01; Cass. pen., Sez. IV, n. 19413 del 29/3/2013, C., CED Cass. 255081; Cass. pen, Sez. Un., n. 12316 del 30/1/2002, F., CED Cass. 221039-01).

Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all’evidenza, per i Supremi Giudici, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l’art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi – fatto salvo quanto previsto “dai commi da 75 a 75-vicies ter”, tuttavia concernenti aspetti di non significativo rilievo nel caso in esame. Nella fattispecie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida era stata erroneamente applicata con riferimento ad un’ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.

La decisione merita di essere assolutamente condivisa. Ed infatti, la soluzione cui approdano i Supremi Giudici è pienamente rispondente all’attuale normativa, richiamata nella sentenza in questione, che equipara ai velocipedi (es. le biciclette) i monopattini a propulsione elettrica, per i quali non è necessaria la patente.

Tale situazione, si noti, non è destinata a mutare nemmeno a seguito della prossima entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2021/2118/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

Come è noto, infatti, nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva. Gli obiettivi della direttiva sono:

  1. a) la protezione delle persone lese, anche nel caso di insolvenza dell’assicuratore (non più nel solo caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati), in tutta l’Unione, attraverso l’istituzione o l’autorizzazione di un Organismo già esistente con la funzione di provvedere al relativo indennizzo;
  2. b) l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura in tutta l’Unione;
  3. c) il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati membri; d) il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio;
  4. e) la disciplina degli strumenti di comparazione dei prezzi;
  5. f) la disciplina dei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.

Orbene, tra le disposizioni contemplate, ve ne sono alcune che interessano i monopattini elettrici:

  1. a) i monopattini elettrici non potranno essere utilizzati senza disporre di un’appropriata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
  2. b) ciascun monopattino elettrico dovrà essere equipaggiato con una targa, e la richiesta per l’ottenimento di questa targa dovrà essere effettuata direttamente dai proprietari dei mezzi;
  3. c) ogni monopattino elettrico sarà soggetto alle seguenti restrizioni: 1) potranno circolare solo su strade urbane con un limite di velocità massimo di 50 km/h; 2) i gestori dei veicoli condivisi dovranno installare sistemi automatici che impediscono il funzionamento dei monopattini al di fuori dei confini cittadini; 3) sarà vietata la circolazione contromano, anche nelle strade con doppio senso ciclabile.

Chi non esporrà la targa o viaggerà senza una copertura assicurativa sarà soggetto a sanzioni che varieranno da 100 a 400 euro. Per coloro che non equipaggeranno i monopattini con frecce e freni, le multe potranno oscillare tra 200 e 800 euro.

Nulla, tuttavia, sulla necessità di doverli guidare con la patente, che pertanto, continuerà a non essere necessaria.

Riferimenti normativi:

Art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160

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