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Confisca: la tutela del terzo estraneo nel Codice Antimafia

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Confisca: la tutela del terzo estraneo nel Codice Antimafia

martedì 23 gennaio 2024

di Crimi Salvatore Avvocato Cassazionista in Torino

La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 2110 in esame si occupa dei casi di prevalenza del diritto del terzo sul bene confiscato, in ragione dell’anteriorità della trascrizione, dell’affidamento incolpevole e fuori dai casi di collegamento strumentale credito-reato.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 17 gennaio 2024, n. 2110

Il nuovo rimedio restitutorio in ossequio alle decisioni della Corte EDU

Il caso concreto concerne una richiesta di revoca, da parte di una società terza, della confisca avente ad oggetto un immobile.

La Corte d’appello in funzione di giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza proposta ritenendo l’assenza di buona fede del terzo.

La società terza vantava un credito per avere svolto lavori di ristrutturazione nell’immobile poi oggetto di confisca ai sensi dell’art. 240 c.p.

L’imputato avrebbe utilizzato i fondi del partito politico, del quale svolgeva la funzione di tesoriere, per la ristrutturazione del detto immobile.

Il creditore opponente aveva proceduto in sede esecutiva con pignoramento immobiliare sul bene già oggetto di sequestro preventivo, poi confiscato all’esito del processo penale di cognizione.

Vi era anteriorità dell’iscrizione del pignoramento nei registri immobiliari rispetto alla trascrizione della confisca dell’immobile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La sentenza nomofilattica in commento premette che nel caso di confisca diretta o in tantundem il terzo deve poter agire in sede di esecuzione forzata senza che la di lui posizione possa essere danneggiata da presunzioni di complicità nel reato giudicato con sentenza di condanna del debitore.

L’effetto ablatorio che deriva dalla confisca è suscettibile di estensione a danno del terzo nel solo caso di provato difetto di bona fides del medesimo soggetto.

In via di prima approssimazione:

1) se il terzo è coinvolto nel reato ovviamente la confisca quale sanzione penale interviene anche a suo danno,

2) se il terzo non è complice ma vi è prova stringente di mancanza di buona fede anche in tal caso opereranno in estensione gli effetti della sanzione ablatoria, anche sul bene che non abbia correlazione con il reato.

Ove invece oggetto di confisca siano beni costituenti provento o reimpiego del profitto del reato, in tal caso sarà tutelata la posizione del terzo tutte le volte in cui il credito non sia dimostrato strumentale rispetto all’attività criminosa, dal momento che soltanto in questo caso potrà il provvedimento di confisca prevalere sul ‘diritto’ del terzo.

Secondo approdo è che il principio dell’affidamento regola la materia, come poi confermato dalla disciplina contenuta negli artt. 52 e seguenti del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

L’estraneità del terzo alla condotta di reato impedisce il sacrificio dei diritti dello stesso sui beni oggetto di confisca.

Ma tale terzietà meritevole di tutela giuridica deve essere caratterizzata sul piano fattuale e giuridico dalla buona fede, intesa quale non conoscibilità del rapporto di derivazione della propria posizione di diritto soggettivo dal reato commesso dal condannato.

L’art. 52 del Codice Antimafia dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
  2. b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento;
  3. c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
  4. d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

Il comma terzo della norma citata dispone che nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

Fa parte del buon senso il sostenere che esiste una presunzione di buona fede del terzo creditore estraneo al reato.

Laddove però sia ravvisabile un rapporto di strumentalità del(l’origine del) credito con l’attività criminale, in tale caso la confisca potrà prevalere in danno del diritto del terzo, salvo che questi – con apparente interversione dell’onere della prova – dimostri la propria buona fede e che con l’ordinaria diligenza non avrebbe potuto comunque conoscere il rapporto di derivazione del proprio credito dal reato giudicato in via definitiva.

Ecco che allora la confisca potrà prevalere sul titolo di credito qualora e soltanto se il diritto di credito sia originato quale strumento di investimento o reimpiego dei proventi da reato.

Neppure può essere sufficiente l’utilizzo di denari di provenienza illecita (da quel reato giudicato) per pagare parzialmente il credito a posporre il credito del terzo all’azione ablatoria della res.

In sintesi: dapprima Parte Accusa deve dimostrare l’origine strumentale del credito rispetto al reato e soltanto dopo il terzo dovrà (meglio, sarà chiamato a) provare la propria buona fede.

Non vi è perciò presunzione di complicità ma, una volta provata puntualmente la derivazione strumentale del credito dal reato, si dovrà acquisire la prova della bona fides del terzo se si vuole evitare la soccombenza del diritto di credito all’ablatio.

La tutela concerne il solo affidamento incolpevole.

Se l’ordinaria diligenza avrebbe reso palese il collegamento credito-reato allora servirà la prova della buona fede al fine di cui sopra.

Altro principio di tutela è dato dalla disciplina dell’anteriorità delle trascrizioni nei registri immobiliari di cui agli artt. 2643 e seguenti del codice civile.

La confisca presuppone la definitività della sentenza, derivandone che in ogni caso il sequestro preventivo deve essere anteriormente trascritto rispetto al pignoramento immobiliare perché possa prevalere.

Prior in tempore potior in jure: il creditore che abbia antecedentemente trascritto il pignoramento rispetto al sequestro preventivo è titolare pleno jure rei, così come è tutelata la posizione del terzo di buona fede che siasi aggiudicato all’asta il bene. Trattasi di diritto quesito.

Ma non è ancora ciò sufficiente al soddisfacimento del credito del terzo.

La priorità temporale della trascrizione garantisce l’avanzamento possibile della procedura esecutiva civile immobiliare, senza che possa comunque dirsi salvo il ‘diritto’ del terzo in mala fede nel caso di origine strumentale (al reato) del credito medesimo.

Non solo, ma il titolare del diritto di credito che pur avendo avanzato in sede esecutiva non sia titolare di un privilegio, id est di un diritto reale ipotecario, non potrà soddisfarsi in preferenza dello Stato, che vanta un interesse – post confisca – prevalente, in quanto pubblicistico rispetto al chirografario.

E tale bilanciamento in cui prevale l’interesse pubblicistico sposta l’azione dalla sede civile esecutiva a quella di prevenzione, secondo i dettami del Codice Antimafia.

In quella sede si avrà una tutela pur residuale dei terzi di buona fede, nei casi cioè di mancanza di rapporto di strumentalità credito-reato e nei casi di affidamento incolpevole: residuale perché a mente dell’art. 53 del Codice Antimafia il soddisfacimento dei crediti sarà nei limiti del 60% del valore del bene confiscato.

Vi è da aggiungere che la Riforma Cartabia ha uniformato la procedura esecutiva nei casi di sequestro e confisca.

Anche la confisca penale viene regolata in sede di prevenzione.

L’interesse tutelato è quello pubblico a colpire l’accumulo di ricchezza di provenienza illecita mediante la salvaguardia dell’affidamento legittimo.

Riferimenti normativi:

Art. 321 c.p.p.

Art. 666 c.p.p.

Art. 667 c.p.p.

Art. 240 c.p.

Art. 2643 c.c.

D.Lgs. n. 159/2011

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