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Vietata la pubblicazione dell’ordinanza cautelare: bavaglio alla stampa o fonte di pericoli per la presunzione di innocenza?

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Procedura penale

Legge di delegazione europea

Vietata la pubblicazione dell’ordinanza cautelare: bavaglio alla stampa o fonte di pericoli per la presunzione di innocenza?

martedì 05 marzo 2024

di Demartis Fabrizio Avvocato e Dottorando in Diritto processuale penale nell’Università di Cagliari

A seguito della promulgazione della legge delega 21 febbraio 2024, n. 15 che vieta la pubblicazione sulla stampa del testo delle ordinanze di custodia cautelare, l’articolo ripercorre brevemente le novità che si profilano all’orizzonte.

Legge 21 febbraio 2024, n. 15 – G.U. n. 46 del 24 febbraio 2024

Premessa

Il 24 febbraio scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 21 febbraio 2024, n. 15, intitolata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” e ribattezzata da alcuni esponenti del giornalismo e del mondo politico con l’epiteto di “legge bavaglio”.

A far discutere è, soprattutto, l’art. 4 della legge delega che, nell’ottica di completare il percorso di adeguamento alla Direttiva n. 2016/343/UE – che si occupa del rafforzamento di alcuni aspetti relativi alla presunzione di innocenza e al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – pone tra i principi e i criteri direttivi il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, «del testo delle ordinanze di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare». Da qui, per alcuni, l’assimilazione della legge ad un bavaglio alla stampa…

L’obiettivo: il rafforzamento della presunzione di innocenza

Sebbene il contenuto della Direttiva n. 2016/343/UE sia stato in larga parte recepito, a livello interno, nel D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (cfr. L. Filippi, Quale presunzione di innocenza?, in PenaleDP, 11 novembre 2021; G. M. Baccari, Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell’imputato, in Dir. pen. e processo, 2022, p. 159), con la legge di delegazione europea relativa agli anni 2022-2023 si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore tassello al percorso sinora intrapreso, col chiaro intento di porre fine alla pubblicazione sulla stampa del testo delle ordinanze cautelari.

In particolare, nella relazione illustrativa viene chiarito che la finalità dell’intervento normativo va individuata nella necessità di «integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 nonché di assicurare l’effettivo rispetto dell’articolo 27 comma secondo della Costituzione, per il quale, fino a che non vi è una condanna definitiva, anche nel caso di un soggetto sottoposto a indagine, non si può essere considerati colpevoli» (dossier di accompagnamento alla legge di delegazione europea 2022-2023, dell’8 gennaio 2024, p. 36, in www.senato.it).

Occorre, infatti, ricordare che la presunzione “di non colpevolezza” di impianto nazionale (art. 27 Cost.) e la presunzione “di innocenza” di derivazione europea (artt. 6 § 2 CEDU, 48 CDFUE, 14 § 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 11Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Direttiva n. 2016/343/UE), oltre a distinguersi per il nome, si differenziano anche nel loro contenuto.

Mentre la Carta costituzionale (art. 27) si concentra sul divieto di “considerare” colpevole l’imputato fintantoché non vi sia una condanna definitiva, la Direttiva 2016/343/UE – oltre a rimarcare lo stesso concetto (art. 3) – sottolinea anche la necessità di evitare la “presentazione” in pubblico dell’imputato come colpevole (artt. 4 e 5) per poi declinare ulteriori forme di garanzia: far gravare sulla pubblica accusa l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e degli imputati (art. 6) e riconoscere a questi ultimi il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione (art. 7).

Gli Stati membri dell’Unione europea sono, quindi, tenuti ad adottare misure idonee a garantire che, nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti, non ci si riferisca alla persona indagata o imputata come colpevole.

Tra queste “dichiarazioni” rientrano anche le notizie diffuse col mezzo della stampa. Come osservato in dottrina, non è possibile «sottovalutare il ruolo svolto dalla notizia intesa come “sanzione atipica”», posto che «informare l’opinione pubblica in ordine ad un determinato processo significa […] produrre nel contesto sociale possibili effetti pregiudizievoli nei confronti dell’imputato» (P. P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009, p. 159).

Per quanto rileva in questa sede va detto che le ordinanze applicative delle misure cautelari (art. 292 c.p.p.) spesso recepiscono il contenuto di atti di indagine (ad es. intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni). Considerando che il contraddittorio è posticipato rispetto all’adozione della misura – anche se il d.d.l. Nordio prevede, in alcuni casi, un contraddittorio anticipato (:v. infra) – è possibile che l’esercizio del diritto di difesa in sede di interrogatorio di garanzia o nell’eventuale riesame conduca all’attenuazione o alla revoca della misura.

Si comprende, quindi, come la divulgazione dell’intera ordinanza o di frammenti della stessa possa arrecare un pregiudizio alla presunzione di innocenza dell’indagato/imputato, facendolo percepire all’opinione pubblica come un soggetto colpevole.

Il contenuto della delega

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all’art. 31L. 24 dicembre 2012, n. 234, ossia quella prevista per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea.

In particolare, in base al principio e al criterio direttivo contenuto nella delega, il Consiglio dei ministri è chiamato a «modificare l’art. 114 c.p.p. prevedendo, nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finchè non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343».

La delega si pone in controtendenza rispetto alla riforma Orlando. Mentre in origine, l’art. 114, comma 2, c.p.p. vietava, in linea generale, la pubblicazione, anche parziale, degli atti (di indagine) non più coperti dal segreto fino al momento della conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, l’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, aveva introdotto una postilla – a suggello della disposizione in esame – per effetto della quale fanno eccezione alla regola appena illustrata le ordinanze applicative delle misure cautelari di cui all’art. 272 c.p.p. (sull’argomento si veda F. Porcu, Pubblicità e segretezza nel processo penale, Milano, 2019, p. 235 s.).

Al tempo era stata segnalata l’eccentricità della modifica, posto che, in origine, la regola di cui all’art. 114 c.p.p. era stata introdotta, fuori dei casi di segreto investigativo, a tutela della neutralità psicologica del giudice dibattimentale ed era volta ad evitare che lo stesso potesse avere contezza degli atti processuali da fonti diverse dal fascicolo. La modifica introdotta dalla riforma Orlando non rispondeva, invece, a tale esigenza, ma era indirizzata a tutelare la riservatezza di terzi (cfr. G. P. Voena, Sub art. 114, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G- Spangher, Milano, 2023, p. 1519 s).

A scanso di equivoci va chiarito che la notizia dell’avvenuta applicazione della misura cautelare potrà essere portata a conoscenza dell’opinione pubblica a mezzo stampa. Ciò che, invece, non sarà più ammessa è la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo del provvedimento.

Conclusioni

Il bilanciamento tra presunzione di innocenza dell’imputato e diritto all’informazione costituisce, da sempre, un tema caldo della giustizia penale.

È innegabile che il divieto di pubblicazione del testo delle ordinanze cautelari (per intero o per estratto) rappresenti una misura idonea – almeno in teoria – a evitare che l’indagato/imputato venga presentato come colpevole davanti all’opinione pubblica. Questo perché il provvedimento cautelare viene adottato inaudita altera parte, ma il successivo esercizio del diritto di difesa in sede di interrogatorio di garanzia o a seguito dell’esperimento di gravame potrebbe attenuare o far venir meno gli indizi di reità, con conseguente sostituzione in melius o revoca della misura. Ne consegue che potrebbe risultare gravemente dannosa la pubblicazione del provvedimento cautelare, considerando, inoltre, che tra le righe dello stesso compaiono integrali riferimenti ad atti di indagine, quali ad esempio frammenti delle trascrizioni delle intercettazioni.

Si potrebbe obiettare che, in caso di approvazione del d.d.l. Nordio, il quadro potrebbe in parte mutare dato che – oltre alla collegialità del giudice che dispone la custodia cautelare in carcere – è prevista, in taluni casi, l’instaurazione di un contraddittorio anticipato all’adozione delle misure cautelari. La proposta, tuttavia, riguarda i soli casi descritti nel secondo periodo dell’art. 274, lett. c), c.p.p., pertanto, in linea generale, il procedimento applicativo delle cautele di tipo personale non cambia del tutto.

Nonostante i buoni auspici, siamo dell’avviso che la modifica che si profila all’orizzonte possa comportare un effetto collaterale, che anzi potrebbe arrecare un maggiore vulnus alla presunzione di innocenza rispetto a quello derivante dalla diffusione del testo del provvedimento. Il giornalista, avendo il diritto-dovere di rendere nota la notizia, potrebbe venire indotto a parafrasare il contenuto del provvedimento cautelare facendo leva su alcuni aspetti che possono suscitare una maggiore eco mediatico (cfr. G. Spangher, La “legge bavaglio”: tra luci, ombre e dibattiti, in Altalex, 10 gennaio 2024).

In conclusione, di vero e proprio bavaglio non si può parlare. Bisogna attendere l’esercizio della delega – sperando che vengano chiariti alcuni aspetti oscuri – ma, soprattutto, è auspicabile che i giornalisti, in luogo del divieto di pubblicazione del testo, non si avventurino in versioni in prosa dell’ordinanza cautelare irrispettose dei canoni della presunzione di innocenza. Altrimenti questa legge sarebbe del tutto inutile…

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