Da Guida al diritto: Un piano sulla ristrutturazione dei debiti così si aiutano piccole imprese e famiglie

Estinzione regolata delle plurime obbligazioni del soggetto sovraindebitato. Le norme del decreto-legge 22 dicembre 2011 n° 212 introducono nell’ordinamento giuridico, per la prima volta in Italia, questo meccanismo di eliminazione, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti. La relazione al decreto. Nella relazione illustrativa del decreto-legge 22 dicembre 2011 n° 212 si precisa che questo “trova la sua giustificazione nel contesto dell’attuale eccezionale situazione di crisi economica che investe indifferentemente famiglie e imprese e richiede una risposta urgente, anche sul piano degli strumenti (processuali e non) per la gestione delle situazioni di conflitto nell’ambito dei rapporti civili ed economici”. Le altre procedure di composizione. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento opera in Francia fin dal 1989 e ora è contenuto nel code de la Consommation. Trattasi di procedura di conciliazione finalizzata a consentire la ripianificazione dei debiti dei privati non imprenditori commerciali. Analoga procedura è contenuta nell’ordinamento concorsuale tedesco che, come noto, applica l’unitaria procedura concorsuale a tutti debitori, imprenditori commerciali e non. In particolare, se il debitore è una persona giuridica titolare di un’impresa, in caso di insolvenza, sarà soggetta alla procedura concorsuale ordinaria. Se invece è una persona fisica che non esercita attività di impresa, si applicherà un procedimento semplificato, denominato “insolvenza del consumatore”. Questo procedimento consta di due fasi; nella prima, il debitore deve tentare di giungere una transazione extragiudiziale con i creditori, proponendo a questi un concordato semplificato che deve essere approvato a maggioranza e che produce gli effetti di una transazione; a seguito della quale i crediti sopravvivono nella misura della proposta e possono essere azionari sono nelle condizioni e nei tempi ivi previsti. La seconda fase si instaura se sul piano di rientro non si raggiunge l’accordo con i creditori. In questo caso il giudice nomina un amministratore fiduciario che redige “lo stato passivo” e non può disporre del patrimonio del debitore. Il giudice su richiesta del fiduciario e sentìti i creditori può disporre la rinuncia totale o parziale alla liquidazione dei beni del debitore e consentire a questo di allenarli, versandone il ricavato al fiduciario dello distribuirà tre creditori. Nell’ordinamento tedesco i presupposti oggettivi alternativi della procedura concorsuale sono 1) l’ insolvenza cioè l’impossibilità conclamata ed irreversibile di adempiere ai crediti scaduti; 2) il rischio di insolvenza, ossia la fondata prognosi di illiquidità in un periodo di tempo che secondo la prassi può spaziare da alcuni mesi a un anno; 3) il sovraindebitamento o sbilanciamento patrimoniale che si verifica quando le passività superano le attività agevolmente liquidate. La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevista e disciplinata dal decreto-legge n° 212 si ispira all’analoga procedura disciplinata dal diritto concorsuale tedesco ma con modificazioni abbastanza significative.

Eccedenza di tipo perdurante e non momentanea DL 212/2011

Il sovraindebitamento si verifica in due circostanze: 1) quando il rapporto tra patrimonio liquidabile e obbligazioni assunte è squilibrato in maniera perdurante;
2) quando si accerta una definita illiquidità rispetto alle passività correnti.
La seconda delle due situazioni coincide dichiaratamente con il presupposto del fallimento. La prima circostanza invece merita un approfondimento. E’ importante definire il momento di squilibrio finanziario al fine di delimitare l’accesso alla procedura di composizione al fine di evitare abusi da parte di debitori che pure trovandosi in mero stato di difficoltà approfittino dello strumento per spostare i sacrifici sui creditori. Per definire questa accezione di sovraindebitamento occorre quindi riempire di contenuto questi concetti

  • perdurante squilibrio
  • obbligazioni assunte
  • patrimonio liquidabile

PERDURANTE SQUILIBRIO: Lo squilibrio è costituito da un’eccedenza delle passività rispetto alle attività destinate a estinguerle. Questa eccedenza deve essere perdurante e quindi non momentanea né tantomeno occasionale o episodica. Al contrario, lo squilibrio deve essere sistematico.

OBBLIGAZIONI ASSUNTE:con obbligazioni assunte deve intendersi l’ammontare delle passività che devono essere estinte dal debitore. La particolarità dall’aggettivo assunte: si ritiene che debbano essere escluse tutte le passività non volontariamente contratte dal debitore e quindi tutte le obbligazioni è extracontrattuali.

PATRIMONIO LIQUIDABILE:  la prima versione del disegno di legge approvato in senato faceva riferimento al patrimonio disponibile. La seconda approvata dalla camera conteneva l’espressione patrimonio prontamente liquidabile. Nel decreto-legge approvato definitivamente dal consiglio dei ministri così come già nello schema di decreto di riferimento è solo al patrimonio liquidabile. Quando deve intendersi con il patrimonio liquidabile evidentemente qualcosa di diverso da patrimonio disponibile a mio avviso dovrebbero rientrare nella definizione tutti bene di prendere il debitore realizzabili in tempi brevi. Per identificare la lunghezza di questo termine si potrebbe fare riferimento a quello della moratoria di 120 giorni previsto dall’articolo cinque comma tre: questo il periodo per il quale i beni del debitore sono pose riparo dall’azione dei creditori e poi finalmente essere considerato come il tempo entro il quale il patrimonio del debitore può essere realizzato per reperire a liquidità necessaria all’esecuzione dell’accordo.

Il sovraindebitamento del consumatore: per quanto riguarda il sorprende di cemento del consumatore l’articolo uno comma due lettera B. specifiche lettere si deve intendere il suo indebitamento dovuto prevalentemente all’inadempimento di obbligazioni contratte al consumatore come definito al codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 206 ai sensi dell’articolo tre del decreto legislativo 206 del 2005 il consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale commerciale artigianato professionale eventualmente svolta per definire sono indebitamento del consumatore pertanto valgono le considerazioni già formulate con la specificazione che le passività devono essere costituite prevalentemente da obbligazioni contratte per scopi estranei all’attività imprenditoriale commerciale artigianato professionale eventualmente svolta dal debitore. Si rileva peraltro dello schema di decreto legge si faceva riferimento alle obbligazioni esclusivamente contratte dal consumatore. Riceve nel suo indebitamento del consumatore si differenzia per due aspetti da quella comune una più bassa percentuale necessaria per il raggiungimento dell’accordo con i creditori 50% dei crediti luogo del 70% una riduzione a metà dell’indennità dovute all’organismo di composizione della crisi o del professionista.

PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’: il presupposto oggettivo della procedura di un oggetto e le situazioni sono indebitamento o di sole indebitamento del consumatore il debitore in questo caso può proporre creditori con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi,1 accordo di ristrutturazione dei debiti. L’accordo deve basarsi su un piano di assicuri regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso compreso l’integrale pagamento di due orari dei crediti privilegiati quegli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente. Il tuttavia può prevedere una moratoria di un anno. Il piano deve contenere i termini e le modalità di pagamento dei creditori anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Può stabilire che il patrimonio del debitore si affida da un fiduciario per la liquidazione la custode della distribuzione del ricavato dei creditori.

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: gli organismi della composizione delle crisi possono essere costituiti da enti pubblici. Il organismi devono essere dotati di adeguate caratteristiche di indipendenza e professionalità. E si dovranno essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della giustizia: i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione, sospensione cancellazione nell’elenco così come la sua formazione revisione saranno determinati con regolamento ministeriale sta dotarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge 212 bar 2011 è previsto che le schegge nel registro degli organismi di composizione della crisi avvenga di diritto, a semplice domanda per il organismi di mediazione così di presso le camere di commercio; il segretario sociale dell’informazione consulenza al singolo e nuclei familiari istituiti ai sensi dell’articolo 22 comma quattro letterale della legge 328 del 2000 i loro desideri; il ordini territoriali degli avvocati; l’ordine territoriale dei commercialisti esperti contabili; il ordini territoriali di Notari.

COMPITI E FUNZIONI:l’articolato normativo prevede che l’organismo svolga questi compendia da queste funzioni e il suo e di ausilio al debitore estero di sole indebitamento della proposizione creditori dell’accordo di ristrutturazione articolo due comma primo; attesta la fattibilità del piano articolo sette comma primo e articolo 10 comma sette; raccoglie le richieste di consenso alla proposta sottoscritta dei creditori articolo sei comma uno; trasmette i creditori se l’accordo raggiunto una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale necessaria articolo sette comma uno; trasmette al giudice la relazione allegandole contestatrice utero di un’attestazione sulla fattibilità del piano articolo sette comma uno; risolvere difficoltà insorte nell’esecuzione della corte vigila sull’esatto adempimento dello stesso articolo otto comma due; comuni che creditori ogni eventuale irregolarità nell’esecuzione dell’accordo articolo otto comma due; assume un’iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione al raggiungimento della corte all’esecuzione dello stesso articolo 10 comma sei; verifica la veridicità dei dati contenuti della proposta e documenti allegati articolo 10 comma sette; e segue la pubblicità della proposta è dell’accordo ed effetto le comunicazioni disposte dal giudice articolo 10 comma otto. A mio avviso a > digitati alla verifica della veridicità dei dati contenuti della proposta nel caso in cui il debitore non sono imprenditori infatti non esistono scritture contabili e difficile se non impossibile verificare la completezza dei dati ad esempio di tutti i beni del patrimonio del debitore siano contenute nella proposta oppure di tutte le obbligazioni assunte siano presi in considerazione. L’emigrazione dei redditi a norma dell’articolo quattro comma due devono essere depositate non sono fatti dole accettare queste informazioni. Le migrazioni fatti sono contenuti da reddituale non quelli patrimoniali. Probabilmente per questo motivo le prime tessere l’articolato veniva attribuita l’organismo il potere di accedere ai dati contenuti dell’anagrafe tributaria e sistemi di informazioni creditizie nella centrale dei rischi e nelle altre banche dati pubbliche. Tale facoltà essere spunta dalla versione definitiva dal decreto del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri. Probabilmente tale potere sornione incompatibile con la disciplina della privaci, anche inconsiderazione fatto dei soggetti avrebbero voluto accedere alle banche dati non sarebbero stati dei pubblici ufficiali. Un altro aspetto problematico il necessiterebbe di un chiarimento riguarda la risoluzione delle difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo.

[ Firenze ] Nuovo palazzo di giustizia, Renzi: “Ci arriviamo dopo trent’anni di burocrazie”. Gli avvocati disertano la cerimonia – gonews.it

[ Firenze ] Nuovo palazzo di giustizia, Renzi: “Ci arriviamo dopo trent’anni di burocrazie”. Gli avvocati disertano la cerimonia – gonews.it.

RIFORMA A TAPPE PER LE PROFESSIONI

Terza tappa per le libere professioni. Dopo le misure contenute nella manovra di Ferragosto in parte corrette in parte integrate da quelle infilate nella legge di stabilità, arriva ora il decreto sulle liberalizzazioni, frutto della seduta- fiume del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, che dà l’addio alle tariffe e prevede il tirocinio nelle università e l’accordo sui compensi con il cliente. Dunque, va definitivamente in soffitta l’ipotesi di un riordino in un unico provvedimento che solo l’estate scorsa l’ex guardasigilli Angelino Alfano dava per imminente con l’eccezione delle regole per gli avvocati. E per avere un quadro della direzione che il mondo delle professioni e l’intero paese stanno prendendo bisogna guardare al pacchetto di interventi fin qui adottato nel suo complesso. La somma dei tre provvedimenti ci dice innanzitutto che la  strada imboccata tocca molti nervi scoperti delle categorie, soprattutto sul fronte dell’accesso, delle tariffe e delle società tra professionisti. Ma per avere il quadro esatto, oltre alle più che probabili modifiche che arriveranno dal passaggio parlamentare, bisogna anche aspettare alcuni tasselli normativi che mancano all’appello. Innanzitutto il regolamento previsto dalla manovra estiva, da adottare entro il prossimo agosto che dovrà regolamentare questioni delicate come l’accesso, la formazione e la pubblicità. E c’è poi anche il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con lo sviluppo economico, su alcuni aspetti della società tra professionisti che deve essere approvato entro il 30 giugno prossimo. Uno dei cardini del riordino in arrivo è la massima libertà nell’accesso: nessun tetto sarà tollerato se non per ragioni di ordine pubblico come il caso ad esempio delle professioni sanitarie. Quanto alla formazione, si è ribadito l’obbligo dell’aggiornamento continuo; un obbligo il cui mancato rispetto configura illecito disciplinare. Anche qui, peraltro, le regole oggi in vigore devono essere adeguate: singoli ordinamenti erano infatti aggiornare sia i percorsi di formazione continua, sia l’apparato sanzionatorio per le violazioni di carattere disciplinare. Buone notizie per le matricole, perché la durata del tirocinio, come indicato già nella manovra di Ferragosto, non potrà superare 18 mesi. Oggi, il decreto sulle liberalizzazioni aggiunge un’altra tessera al puzzle: facendo leva su convenzioni ad hoc da stipulare tra il  ministero dell’istruzione e i consigli nazionali, sarà infatti possibile svolgere un terzo del tirocinio (sei mesi) direttamente presso l’Università. Per consentire sostiene il ministro della giustizia, Paola Severino, un graduale avvicinamento alla pratica professionale. Altra rilevante caratteristica delle professioni del futuro è la pubblicità. Il regolamento atteso per agosto dovrà disciplinare la materia della promozione dell’attività professionale svolta anche in forma associata. La legge di stabilità infatti ha ammesso la costituzione di società tra professionisti, addirittura con la  previsione del socio di solo capitale. Ma anche qui, per avere il quadro completo bisogna attendere l’altro tassello regolamentare su cui stanno lavorando le squadre dei ministri Paola Severino e Corrado passera. Non ha invece bisogno di alcun ulteriore intervento la mazzata all’attuale sistema delle tariffe. Il decreto sulle liberalizzazioni, infatti, ne prevede l’abrogazione (fatta salva la liquidazione del compenso da parte agli organi giurisdizionali per cui resta sempre comunque il riferimento dei parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante). Dunque, se il Parlamento confermerà la norma del governo, il compenso della prestazione del professionista sarà pattuito con il cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale. E sarà messo nero su bianco.

E’ l’ora della targa per tutti i motorini

Finisce l’era dei motorini “non targati” su cui chiunque può apporre il proprio targhino. Entro il 13 febbraio il contrassegno di circolazione e il certificato di idoneità tecnica vanno sostituiti – come previsto dalla riforma del codice della strada (Legge 120/2010)- con una vera e propria targa e un certificato di circolazione, abbinati univocamente al veicolo. Sanzioni per chi non sarà in regola.